N. 72 ORDINANZA 9 - 23 febbraio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari Composizione - Mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare analogo al c.s.m. - Riflessi sulla responsabilita' disciplinare e sulla garanzia di indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonche' sulle garanzie di eguale trattamento dell'imputato militare giudicato dal giudice militare rispetto a quello giudicato dal giudice ordinario - Questione gia' decisa sentenza n. 266/1988) - Jus superveniens: legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Necessita' di nuovo esame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice éa quo. R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2; legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 9). Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107 e 108)(GU n.9 del 1-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme complementari), dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e dell'art. 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civili dei magistrati), promossi con 41 ordinanze emesse dal Tribunale militare di Padova, iscritte dal n. 386 al n. 392 e dal n. 515 al n. 548 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 35, 36 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme complementari), dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e dell'art. 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civili dei magistrati), in riferimento agli artt. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107 e 108 Cost., giacche' dalla mancanza, verificatasi a seguito della sentenza di questa Corte n. 266 del 1988, di organi competenti ad esercitare il potere disciplinare nei confronti dei magistrati militari discenderebbero le seguenti violazioni: 1) degli artt. 28, 97, primo comma, 105 e 107 Cost., restando la responsabilita' disciplinare priva del requisito della deterrenza; 2) dell'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto la previsione della responsabilita' civile e penale non basterebbe, da sola, a garantire il pieno rispetto della legge da parte del giudice militare; 3) dell'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparita' di trattamento, tra imputato militare giudicato dal giudice militare, ossia da un giudice non soggetto ad attuale e concreta responsabilita' disciplinare, ed imputato militare giudicato (per effetto di connessione) dal giudice ordinario, ossia da un giudice passibile di sanzione disciplinare e, pertanto, piu' vincolato alla legge; 4) dell'art. 13 Cost., in quanto la liberta' personale potrebbe venir limitata, al di fuori dei casi e modi normativamente previsti, ad opera d'un giudice la cui totale soggezione alla legge non sarebbe sufficientemente garantita; 5) dell'art. 108, secondo comma, Cost., poiche' non vi sarebbero sufficienti garanzie delle condizioni d'indipendenza degli ufficiali-giudici in ragione della loro sottoposizione al potere gerarchico-disciplinare per lo svolgimento dell'attivita' extra-giudiziaria e, pertanto, ad un controllo che potrebbe trasformarsi in censura dell'attivita' giudiziaria; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni; Considerato che in ragione dell'identita' delle questioni sollevate i relativi giudizi possono essere riuniti; che, con la sentenza n. 266 del 1988, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i provvedimenti ivi previsti siano ulteriormente adottati con la procedura di cui allo stesso articolo; che con legge 30 dicembre 1988, n. 561 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989) e' stato istituito il "Consiglio della magistratura militare", al quale sono state assegnate, tra l'altro, attribuzioni concernenti i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati militari; che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti all'autorita' remittente, affinche' valuti, alla stregua della normativa sopravvenuta, se le sollevate questioni di legittimita' costituzionale siano tuttora rilevanti.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0170