N. 72 ORDINANZA 9 - 23 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari Composizione -
 Mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare
 analogo al c.s.m. - Riflessi sulla responsabilita' disciplinare e
 sulla garanzia di indipendenza nell'esercizio delle funzioni
 giurisdizionali, nonche' sulle garanzie di eguale trattamento
 dell'imputato militare giudicato dal giudice militare rispetto a
 quello giudicato dal giudice ordinario - Questione gia' decisa
 sentenza n. 266/1988) - Jus superveniens: legge 30 dicembre 1988, n.
 561 - Necessita' di nuovo esame sulla rilevanza della questione -
 Restituzione degli atti al giudice éa quo.  R.D. 9 settembre 1941, n.
 1022, art. 1; legge 7 maggio 1981, n.  180, art. 2; legge 13 aprile
 1988, n. 117, art. 9).  Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107 e
 108)
(GU n.9 del 1-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.
 Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del regio
 decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento  giudiziario  militare
 di pace e di guerra e norme complementari), dell'art. 2 della legge 7
 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento  giudiziario  militare
 di   pace)  e  dell'art.  9  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117
 (Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle  funzioni
 giudiziarie e responsabilita' civili dei magistrati), promossi con 41
 ordinanze emesse dal Tribunale militare di Padova,  iscritte  dal  n.
 386  al  n.  392 e dal n. 515 al n. 548 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 35, 36 e 42,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  militare di Padova, con le ordinanze
 indicate  in  epigrafe,  ha  sollevato  questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  del  regio decreto 9 settembre 1941, n.
 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di  guerra  e  norme
 complementari),  dell'art.  2  della  legge  7  maggio  1981,  n. 180
 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e  dell'art.
 9  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117  (Risarcimento  dei danni
 cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita'
 civili dei magistrati), in riferimento agli artt. 3, 13, 28, 97, 101,
 105, 107 e 108 Cost., giacche' dalla mancanza, verificatasi a seguito
 della  sentenza di questa Corte n. 266 del 1988, di organi competenti
 ad esercitare il potere disciplinare  nei  confronti  dei  magistrati
 militari discenderebbero le seguenti violazioni:
      1) degli artt. 28, 97, primo comma, 105 e 107 Cost., restando la
 responsabilita' disciplinare priva del requisito della deterrenza;
      2)  dell'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto la previsione
 della responsabilita' civile e penale  non  basterebbe,  da  sola,  a
 garantire  il  pieno  rispetto  della  legge  da  parte  del  giudice
 militare;
      3)   dell'art.  3  Cost.,  per  l'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento, tra imputato militare giudicato  dal  giudice  militare,
 ossia   da   un   giudice   non   soggetto   ad  attuale  e  concreta
 responsabilita' disciplinare, ed  imputato  militare  giudicato  (per
 effetto  di  connessione)  dal giudice ordinario, ossia da un giudice
 passibile di sanzione disciplinare e, pertanto, piu'  vincolato  alla
 legge;
      4)  dell'art. 13 Cost., in quanto la liberta' personale potrebbe
 venir limitata, al di fuori dei casi e modi normativamente  previsti,
 ad opera d'un giudice la cui totale soggezione alla legge non sarebbe
 sufficientemente garantita;
      5) dell'art. 108, secondo comma, Cost., poiche' non vi sarebbero
 sufficienti   garanzie   delle   condizioni   d'indipendenza    degli
 ufficiali-giudici  in  ragione  della  loro  sottoposizione al potere
 gerarchico-disciplinare    per    lo    svolgimento    dell'attivita'
 extra-giudiziaria   e,   pertanto,   ad  un  controllo  che  potrebbe
 trasformarsi in censura dell'attivita' giudiziaria;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni;
    Considerato   che   in   ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che, con la sentenza n. 266 del 1988, questa Corte ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  15,  primo  comma,  della
 legge  7  maggio  1981,  n.  180,  nella  parte in cui consente che i
 provvedimenti  ivi  previsti  siano  ulteriormente  adottati  con  la
 procedura di cui allo stesso articolo;
      che  con  legge  30  dicembre  1988,  n.  561  (pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989)  e'  stato  istituito  il
 "Consiglio   della   magistratura  militare",  al  quale  sono  state
 assegnate,  tra  l'altro,  attribuzioni  concernenti  i  procedimenti
 disciplinari nei confronti dei magistrati militari;
      che,   pertanto,   si   rende  necessario  restituire  gli  atti
 all'autorita'  remittente,  affinche'  valuti,  alla  stregua   della
 normativa  sopravvenuta,  se  le  sollevate questioni di legittimita'
 costituzionale siano tuttora rilevanti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
 militare di Padova.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0170