LEGGE 3 aprile 1989, n. 126 

  Modificazioni  all'articolo  29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46,
sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.
(GU n.86 del 13-4-1989)
 
 Vigente al: 28-4-1989  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 29. - 1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli
preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934,  n.
305,  esistenti  presso  i  produttori  ed importatori possono essere
immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata  in  vigore
del regolamento di applicazione.
  2.  Trascorso  tale  termine  dette giacenze possono essere vendute
solo se munite dello  speciale  marchio  di  rimanenza  indicato  dal
regolamento  e con le modalita' di applicazione che saranno stabilite
dal regolamento stesso.
  3.  Non  sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti
d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi  stabiliti
dalla  legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti
fino ad esaurimento senza necessita' di applicazione del  marchio  di
rimanenza.
  4.  Le  giacenze  di merce esistenti presso i commercianti potranno
essere parimenti vendute fino ad  esaurimento,  senza  necessita'  di
applicazione del marchio di rimanenza, purche' in regola con le norme
della legge 5 febbraio 1934, n. 305".
  2.  Per  gli  oggetti  gia'  esonerati,  ai  sensi dell'articolo 9,
lettera f), della legge 5 febbraio 1934,  n.  305,  dall'obbligo  del
marchio  e  del  titolo,  il  commerciante  e' tenuto, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  a  depositare
presso  il  competente ufficio del registro un elenco analitico degli
oggetti stessi - dei quali l'ufficio medesimo terra' registrazione  -
oltre  a  documentare  che l'acquisto dal produttore o importatore e'
avvenuto nel rispetto dei termini di cui al comma 1 dell'articolo  29
della  legge  30 gennaio 1968, n. 46, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 aprile 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                             ___________