DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1989, n. 222 

  Modificazioni  delle  aliquote  dell'imposta  di  fabbricazione  su
alcuni prodotti petroliferi.
(GU n.132 del 8-6-1989)
 
 Vigente al: 23-6-1989  
 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo
per l'emanazione  di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi  europei  di
tali prodotti;
  Vista  la  legge  4  marzo  1989,  n.  76, recante differimento del
termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417  del
1987;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi  in  data  6  giugno  1989,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 giugno 1989;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Fino  al  30  giugno  1989,  l'imposta  di  fabbricazione  e la
corrispondente  sovrimposta  di   confine   sui   seguenti   prodotti
petroliferi sono aumentate:
    a)  da  L.  35.701  a  L.  36.901  e da L. 22.159 a L. 23.359 per
ettolitro alla temperatura di 15   C, rispettivamente, per gli oli da
gas  da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D),
punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
    b)  da  L.  11.814  a L. 12.173, da L. 13.877 a L. 14.308 e da L.
40.693 a L.  42.058  per  cento  kg,  rispettivamente,  per  gli  oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b),  1-  c)  e  1-  d),
della predetta tabella B.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 7 giugno 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  COLOMBO, Ministro delle finanze
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  FANFANI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della programmazione economica
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI