PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34 

  Regolamento  di esecuzione delle norme sulla concessione di assegni
mensili a favore di biologi che frequentano il tirocinio pratico.
(GU n.20 del 20-5-1989)

                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto l'art. 8 della legge provinciale del 12 maggio 1988, n. 19;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 5991 del 19
settembre 1988;
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  l'accluso regolamento di esecuzione delle norme sulla
concessione di assegni mensili a favore di biologi che frequentano il
tirocinio pratico, che fa parte integrante del presente decreto.
   Il  presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 21 novembre 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1988
Registro n. 21, foglio n. 63
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ART. 8, DELLA LEGGE PROVINCIALE 12
   MAGGIO  1988, N. 19: "NORME SULLA CONCESSIONE DI ASSEGNI MENSILI A
   FAVORE DI BIOLOGI CHE FREQUENTANO IL TIROCINIO PRATICO".
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  la  concessione  degli assegni mensili, di cui all'art. 8
della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, gli interessati devono
presentare  all'ufficio  provinciale  per la formazione del personale
sanitario e per l'educazione  sanitaria  apposita  domanda  in  carta
legale, allegando i seguenti documenti:
    diploma o certificato di laurea in scienze biologiche, rilasciato
dalla competente universita' italiana o estera;
    certificato di residenza, rilasciato da un comune della provincia
di Bolzano;
    dichiarazione del richiedente, di non percepire altre indennita',
sussidi o assegni,  con  l'impegno  a  comunciare  immediatamente  le
eventuali modifiche in merito.
   2. I biologi ammessi al tirocinio pratico hanno comunque l'obbligo
di osservare l'orario di lavoro dei biologi  del  servizio  sanitario
pubblico.
   3.  Gli  assegni  mensili vengono corrisposti dall'amministrazione
provinciale dietro presentazione degli  attestati  di  frequenza  del
tirocinio  pratico  (copia  del  libretto  diario,  rilasciato  dalla
competente universita', da cui risultano le ore del tirocinio pratico
effettivamente svolte).