PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 35 

  Norme   sostitutive   del   decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale del 5 dicembre 1975, n. 55, e successive  integrazioni  e
modificazioni,  contenente  il  regolamento di esecuzione della legge
provinciale  17  marzo  1975,  n.  18,  in  materia   di   assistenza
ospedaliera.
(GU n.20 del 20-5-1989)

                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 6008 del 19
settembre 1988;
 
                               Decreta:
                            Articolo unico
 
   L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale del 5
dicembre 1975, n. 55,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,
contenente  il  regolamento  di esecuzione della legge provinciale 17
marzo 1975, n. 18, e' cosi' sostituito:
   "A partire dall'anno scolastico 1988/89 spettano al direttore e al
segretario della scuola 40.000 lire mensili, cui si aggiungono 40.000
lire  per  ciascun  corso tenuto dalla rispettiva scuola. Il compenso
mensile non puo' superare l'importo  di  250.000  lire  per  ciascuna
scuola".
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 21 novembre 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1988
Registro n. 20, foglio n. 192