Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 novembre 1980, n. 97, concernente: "Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli nella regione Lombardia".(GU n.26 del 1-7-1989)
(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 35 del 3 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Modifiche all'art. 12 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 97 1. Dopo il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 97, e' aggiunto il seguente comma 2-bis: "2-bis. L'importo degli aiuti concessi alle associazioni dei produttori riconosciute dopo il 1 luglio 1985, riferito ai cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, non puo' superare per il primo, il secondo, il terzo il quarto ed il quinto anno, rispettivamente, il 5%, il 5%, il 4%, il 3% e il 2% del valore dei prodotti provenienti dai soci e ai quali si riferiscono il riconoscimento e l'immissione sul mercato; tale importo non puo' superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'associazione interessata; in relazione alle rendicontazioni dei contributi, operate dalle singole associazioni dei produttori, le quote annue possono essere erogate, sempre in riferimento al quinquennio di cui sopra, per un periodo massimo di sette anni successivi alla data del riconoscimento". 2. Il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 97, e' abrogato e sostituito dal seguente: "4. I contributi di cui ai precedenti commi 2, 2- bis e 3 possono essere anticipati, salvo conguaglio, per il primo anno nella misura del 70% e per gli anni successivi nellla misura massima del 50% dei relativi importi annuali". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 29 agosto 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 19 agosto 1988 prot. n. 22402/1798).