Disposizioni speciali per la continuita' delle funzioni dirigenziali apicali(GU n.27 del 8-7-1989)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 49 del 26 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Al dipendente che, in forza di formale atto di nomina esecutivo ai sensi di legge, conseguente a procedura selettiva concorsuale, sia stato ininterrottamente per almeno in triennio titolare di un posto della seconda q.d., del quale, per motivi comunque non attinenti ai requisiti soggettivi ed oggettivi dal medesimo posseduti, abbia perduto la titolarita' in consseguenza di un provvedimento giurisdizionale favorevole ad altro dipendente, la giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62 dello statuto, puo' attribuire la titolarita' di un posto vacante di uguale qualifica del ruolo unico regionale, riguardante funzioni dello stesso profilo professionale. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 6 agosto 1988 CAROSI (incaricato con D.P.G.R 3 agosto 1988, n. 134) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5 luglio 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo l'8 agosto 1988.