Correzione all'art. 3, comma 4, punto III della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 concernente "Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"(GU n.27 del 8-7-1989)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 3, comma 4, punto III della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60, e' cosi' integrato: dopo l'espressione "scarti solidi della lavorazione calzaturiera", e' inserita l'espressione "fanghi di depurazione delle acque delle industrie cartarie". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 19 agosto 1988 CAROSI (incaricato con D.P.G.R. 3 agosto 1988, n. 134) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 12 agosto 1988.