REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1988, n. 61 

  Correzione  all'art. 3, comma 4, punto III della legge regionale 19
agosto 1988, n. 60  concernente  "Norme  per  la  limitazione  ed  il
recupero dei rifiuti"
(GU n.27 del 8-7-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                            Articolo unico
 
   L'art. 3, comma 4, punto III della legge regionale 19 agosto 1988,
n. 60, e' cosi' integrato:
dopo l'espressione "scarti solidi della lavorazione calzaturiera", e'
inserita l'espressione  "fanghi  di  depurazione  delle  acque  delle
industrie cartarie".
 
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 19 agosto 1988
 
                                CAROSI
           (incaricato con D.P.G.R. 3 agosto 1988, n. 134)
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 26
luglio 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  12
agosto 1988.