REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1988, n. 51 

  Modificazioni alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 28.
(GU n.28 del 15-7-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'art.  7  della legge
regionale 28/88 e' aumentata, per l'anno 1989, di lire 2.500 milioni.
   2.  E'  autorizzato il trasferimento all'anno 1989 e per l'importo
di lire 10.000  milioni  dell'accantonamento  previsto  dall'art.  9,
comma  2 della legge regionale 28/88, destinato alla costituzione del
"Fondo per il finanziamento  di  interventi  per  l'innovazine  e  lo
sviluppo".
   3.    E'    autorizzato    il    trasferimento    all'anno    1989
dell'accantonamento   disposto   dalla   legge    regionale    27/88,
incrementato  dall'art.  9,  comma  2,  della legge regionale 28/88 e
destinato   alla   costituzione   del   "Fondo   straordinario    per
l'occupazione e lo sviluppo".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 28 dicembre 1988
 
                               BELTRAMI