Modificazioni alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 28.(GU n.28 del 15-7-1989)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 7 della legge regionale 28/88 e' aumentata, per l'anno 1989, di lire 2.500 milioni. 2. E' autorizzato il trasferimento all'anno 1989 e per l'importo di lire 10.000 milioni dell'accantonamento previsto dall'art. 9, comma 2 della legge regionale 28/88, destinato alla costituzione del "Fondo per il finanziamento di interventi per l'innovazine e lo sviluppo". 3. E' autorizzato il trasferimento all'anno 1989 dell'accantonamento disposto dalla legge regionale 27/88, incrementato dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 28/88 e destinato alla costituzione del "Fondo straordinario per l'occupazione e lo sviluppo". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 28 dicembre 1988 BELTRAMI