TITOLO I
Modifica dell'art. 42 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17
1. Alla lettera b ) del primo comma del'art. 42 della legge
regionale 15 marzo 1980, n. 17, gia' sostituito dall'art. 1 della
legge regionale 2 agosto 1983, n. 58 e dall'art. 5 della legge
regionale 31 dicembre 1984, n. 73, le parole del 3% a favore dei
comuni sono sostituite con le parole del 6% a favore dei comuni e
delle comunita' montane .
2. La lettera d) dello stesso primo comma dell'art. 42,