REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1 agosto 1988, n. 46 

  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1983, n.
17, sostitutivo dell'articolo 13 della legge 30 gennaio  1979,  n.  7
"Prestiti  a  tasso  agevolato  per lo sviluppo della meccanizzazione
agricola".
(GU n.35 del 2-9-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  7  della  legge  regionale  9  marzo  1983, n. 17,
sostitutivo dell'articolo 13 della legge regionale 30  gennaio  1979,
n. 7, e' sostituito come segue:
 
                               "Art. 7.
 
   1. Le rate di concorso regionale nel pagamento degli interessi sui
prestiti quinquennali di esercizio sono calcolate in semestralita' od
annualita'   costanti   posticipate,  e  verranno  corrisposte,  agli
istituti di  credito  od  enti  appositamente  convenzionati  con  la
Regione   Lazio,   in   unica   soluzione,   scontate   al  tasso  di
attualizzazione, risultante pari al tasso  di  riferimento,  depurato
della   maggiorazione  forfettaria,  indicato  nel  relativo  decreto
ministeriale in vigore al momento del perfezionamento dell'operazione
di credito".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 1 agosto 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 luglio
1988.