Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1983, n. 17, sostitutivo dell'articolo 13 della legge 30 gennaio 1979, n. 7 "Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola".(GU n.35 del 2-9-1989)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1983, n. 17, sostitutivo dell'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7, e' sostituito come segue: "Art. 7. 1. Le rate di concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio sono calcolate in semestralita' od annualita' costanti posticipate, e verranno corrisposte, agli istituti di credito od enti appositamente convenzionati con la Regione Lazio, in unica soluzione, scontate al tasso di attualizzazione, risultante pari al tasso di riferimento, depurato della maggiorazione forfettaria, indicato nel relativo decreto ministeriale in vigore al momento del perfezionamento dell'operazione di credito". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 1 agosto 1988 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 luglio 1988.