REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1988, n. 72 

  Diversa finalizzazione fondi articolo 4, lettera a) legge regionale
6 aprile 1985, n. 33.
(GU n.37 del 16-9-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le finalizzazioni di cui all'articolo 4, lettera a) della legge
regionale 6 aprile 1985, n. 33, sono  soppresse.  Le  relative  somme
saranno   utilizzate  dall'E.R.S.A.L.  (ente  regionale  di  sviluppo
agricolo per il Lazio) per le attivita'  istituzionali  di  cui  alla
legge regionale 3 aprile 1978, n. 10.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 16 novembre 1988
 
                                LANDI
 
   Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato apposto il 10
novembre 1988.