Diversa finalizzazione fondi articolo 4, lettera a) legge regionale 6 aprile 1985, n. 33.(GU n.37 del 16-9-1989)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le finalizzazioni di cui all'articolo 4, lettera a) della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, sono soppresse. Le relative somme saranno utilizzate dall'E.R.S.A.L. (ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio) per le attivita' istituzionali di cui alla legge regionale 3 aprile 1978, n. 10. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 16 novembre 1988 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 novembre 1988.