Assistenza sanitaria integrativa.(GU n.40 del 7-10-1989)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Fino a quando i livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria non saranno determinati con le norme di cui al primo comma dell'art. 27 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, la giunta provinciale e' autorizzata a determinare e rivedere annualmente le quote di rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, concedibili dal servizio sanitario provinciale, entro i limiti della variazione in aumento, accertata dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, addi' 19 dicembre 1988 MAGNAGO Visto il Commissario del Governo per la Provincia: URSI'