Modifica dell'art. 4 della legge regionale dell'11 febbraio 1988, n. 7: "Norme integrative alla legge regionale del 18 febbraio 1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987-1989 (legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attivita' produttive".(GU n.41 del 14-10-1989)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 108 del 13 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 4 della legge regionale dell'11 febbraio 1988, n. 7 "Norme integrative alla legge regionale del 18 febbraio 1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987-1989 (legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attivita' produttive" e' cosi' modificato: "Il termine per la presentazione degli interventi, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7 dell'11 febbraio 1988, e' prorogato al 5 luglio 1988". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, addi' 3 giugno 1988 FITTO