Potenziamento interventi in materia di viabilita' comunale e provinciale previsti dall'art. 17, primo comma della legge regionale n. 41/1988 modificata con legge regionale n. 69/1988.(GU n.43 del 28-10-1989)
TITOLO I
MODIFICA ALLA L.R. 15 MAGGIO1980, N. 52
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di viabilita' comunale e provinciale previsti dell'art. 17, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1988, n. 41, come mofificato dalla legge regionale 1 settembre 1988, n. 69, l'autorizzazione di spesa di L. 1.800 milioni disposta dalle predette leggi e' incrementata, per l'anno 1988, di lire 850 milioni da destinare agli interventi in materia di viabilita' comunale e provinciale. 2. Al finanziamento della spesa di cui al primo comma, si provvede con la seguente variazione da apportare, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio del corrente esercizio finanziario. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, addi' 9 gennaio 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 novembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 2 gennaio 1989.