REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 2 

  Potenziamento  interventi  in  materia  di  viabilita'  comunale  e
provinciale previsti dall'art. 17, primo comma della legge  regionale
n. 41/1988 modificata con legge regionale n. 69/1988.
(GU n.43 del 28-10-1989)

TITOLO I
MODIFICA ALLA L.R. 15 MAGGIO1980, N. 52

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Al  fine di potenziare gli interventi in materia di viabilita'
comunale e provinciale previsti  dell'art.  17,  primo  comma,  della
legge  regionale  30  maggio 1988, n. 41, come mofificato dalla legge
regionale 1 settembre 1988, n. 69, l'autorizzazione di spesa  di  L.
1.800  milioni  disposta  dalle  predette  leggi e' incrementata, per
l'anno 1988, di lire 850 milioni  da  destinare  agli  interventi  in
materia di viabilita' comunale e provinciale.
   2. Al finanziamento della spesa di cui al primo comma, si provvede
con la seguente variazione da apportare, per  analogo  importo,  agli
stati  di  previsione della competenza e della cassa del bilancio del
corrente esercizio finanziario.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, addi' 9 gennaio 1989
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 29
novembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  2
gennaio 1989.