Ulteriori modifiche al "Regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione, del godimento e della cessione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica", approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 2-98/Legisl. del 9 gennaio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.(GU n.45 del 11-11-1989)
Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 2-98/Legisl. del 9 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1984, registro n. 6, foglio n. 11; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 9-22/Legisl. del 23 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1985, registro n. 54, foglio n. 179; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 14-38/Legisl. del 16 dicembre 1986 registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1987, registro n. 12, foglio n. 104; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1271 del 3 febbraio 1988. Decreta: Al "regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione, del godimento e della cessione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica" approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 2-98/Legisl. del 9 gennaio 1984 e successive modificazioni e integrazioni, e' apportata la seguente modificazione, cosi' come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1271 del 3 febbraio 1989. "Art. 12 - Il settimo comma e' sostituito dal seguente: 7. Nel caso in cui gli alloggi siano ricavati da fabbricati integralmente risanati o ristrutturati, ai fini della determinazione del canone di locazione il costo base di produzione a metro quadrato cui fare riferimento e' quello determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativamente all'anno 1980. Il canone di locazione cosi' determinato si applica dal primo gennaio immediatamente successivo alla data, comunque accertata, di ultimazione dei lavori effettuati". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, addi' 7 febbraio 1989 p. Il presidente: MICHELI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1989 Registro n. 16, foglio n. 40