PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 febbraio 1989, n. 3 

  Modifica  del  regolamento di esecuzione della legge provinciale 20
febbraio 1970, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni in materia
di  assistenza  creditizia  a  coltivatori  diretti assuntori di masi
chiusi.
(GU n.45 del 11-11-1989)

   Vista  la  legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, modificata ed
integrata con legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Giunta provinciale del 14
febbraio 1975, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 6882 del 24
ottobre 1988;
 
                               Decreta:
                            Articolo unico
 
   E'  emanato  l'allegato  regolamento  di  esecuzione  della  legge
provinciale  20  febbraio  1970,  n.  4  e  relative   modifiche   ed
integrazioni  apportate con legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22,
che fa parte integrante del presente decreto.
   Il  decreto del Presidente della Giunta provinciale del 17 gennaio
1989, n. 2, e' revocato.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare.
    Bolzano, addi' 27 febbraio 1989
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1989
Registro n. 5, foglio n. 27
                             ___________
 
Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20
   febbraio  1970,  n.  4, e successive modifiche ed integrazioni, in
   materia di assistenza creditizia a coltivatori  diretti  assuntori
   di masi chiusi.
 
                            Articolo unico
 
   L'art.  5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20
febbraio  1970,  n.  4,  e  successive  modifiche  ed   integrazioni,
concernente  provvedimenti  di  assistenza  creditizia  a coltivatori
diretti  assuntori  di  masi  chiusi,  approvato  con   decreto   del
Presidente  della  Giunta  provinciale  14  febbraio  1975,  n.  6, e
modificato con successivi decreti presidenziali 27 dicembre 1978,  n.
31 e 12 giugno 1981, n. 17, e' sostituito dal seguente:
   "5.B)  Per  l'accesso  al maso vengono riconosciuti alle aziende i
seguenti punti:
    0 punti - se accessibile con camion (3 assi);
    10 punti - se accessibile con autovettura;
    15  punti - se accessibile con funivia (portata utile superiore a
300 kg);
    20  punti - se accessibile con funivia (portata utile inferiore a
300 kg) o accessibile con trattore;
    30 punti - se non accessibile con mezzi di trasporto (distanza da
una via di accesso 200 e piu' m o 20 m di altitudine);
    33 punti - se non accessibile con mezzi di trasporto (distanza da
una via di accesso 2000 e piu' m o 200 m di altezza).
   Punti supplementari per ogni tipo di accesso:
    3 punti:
     a)  se nel periodo invernale l'accesso non e' praticabile o solo
in parte per pericolo di  slavine  o  cumuli  di  neve  (portata  dal
vento);
     b) per pendenza dell'accesso:
      piu' del 15% per strade praticabili con autovetture;
      piu' del 20% per strade praticabili con trattori;
    5 punti:
     per  trasbordo  merci:  se  le  merci  devono essere trasbordate
durante tutto l'arco dell'anno in quanto  l'annesso  rustico  non  e'
raggiungibile  direttamente,  rispettivamente  la  funivia  non porta
direttamente all'annesso rustico".
   2.  L'art. 6 del precitato regolamento e' sostituito dal seguente:
   "6.C)  Per  la  pendenza  del  terreno  vengono  riconosciuti alle
aziende i seguenti punti:
 
    a) da 0 a 15% di pendenza  . . . . . . . . . . . . .     20 punti
    b) da 15 a 25% di pendenza   . . . . . . . . . . . .     25   "
    c) da 25 a 40% di pendenza   . . . . . . . . . . . .     30   "
    d) da 40 a 60% di pendenza   . . . . . . . . . . . .     35   "
    e) oltre a 60% di pendenza   . . . . . . . . . . . .     40   "
 
   3.  All'art.  7, letera D, la cifra 3 del precitato regolamento e'
sostituita dalla seguente:
   "3) Per le condizioni climatiche vengono riconosciuti alle aziende
i seguenti punti:
 
    20 gradi ed oltre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 punti
    19 gradi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2   "
    18 gradi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4   "
    17 gradi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6   "
    16 gradi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8   "
    15 gradi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10   "
    14 gradi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12   "
    13 gradi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14   "
    12 gradi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16   "
 
   4.  All'art.  10,  la  lettera  B)  del  precitato  regolamento e'
sostituita dalla seguente:
   " B) Altre aziende agricole:
 
                                                       Percentuale
          Valore di reddito                           di contributo
                 --                                         --
    fino a L. 50.000.000   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
    fino a L. 100.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50
    fino a L. 150.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
    fino a L. 200.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50
    piu' di L. 200.000.000   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4