Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni in materia di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.(GU n.45 del 11-11-1989)
Vista la legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, modificata ed integrata con legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 14 febbraio 1975, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6882 del 24 ottobre 1988; Decreta: Articolo unico E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4 e relative modifiche ed integrazioni apportate con legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22, che fa parte integrante del presente decreto. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 17 gennaio 1989, n. 2, e' revocato. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 27 febbraio 1989 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1989 Registro n. 5, foglio n. 27 ___________ Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi. Articolo unico L'art. 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, concernente provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6, e modificato con successivi decreti presidenziali 27 dicembre 1978, n. 31 e 12 giugno 1981, n. 17, e' sostituito dal seguente: "5.B) Per l'accesso al maso vengono riconosciuti alle aziende i seguenti punti: 0 punti - se accessibile con camion (3 assi); 10 punti - se accessibile con autovettura; 15 punti - se accessibile con funivia (portata utile superiore a 300 kg); 20 punti - se accessibile con funivia (portata utile inferiore a 300 kg) o accessibile con trattore; 30 punti - se non accessibile con mezzi di trasporto (distanza da una via di accesso 200 e piu' m o 20 m di altitudine); 33 punti - se non accessibile con mezzi di trasporto (distanza da una via di accesso 2000 e piu' m o 200 m di altezza). Punti supplementari per ogni tipo di accesso: 3 punti: a) se nel periodo invernale l'accesso non e' praticabile o solo in parte per pericolo di slavine o cumuli di neve (portata dal vento); b) per pendenza dell'accesso: piu' del 15% per strade praticabili con autovetture; piu' del 20% per strade praticabili con trattori; 5 punti: per trasbordo merci: se le merci devono essere trasbordate durante tutto l'arco dell'anno in quanto l'annesso rustico non e' raggiungibile direttamente, rispettivamente la funivia non porta direttamente all'annesso rustico". 2. L'art. 6 del precitato regolamento e' sostituito dal seguente: "6.C) Per la pendenza del terreno vengono riconosciuti alle aziende i seguenti punti: a) da 0 a 15% di pendenza . . . . . . . . . . . . . 20 punti b) da 15 a 25% di pendenza . . . . . . . . . . . . 25 " c) da 25 a 40% di pendenza . . . . . . . . . . . . 30 " d) da 40 a 60% di pendenza . . . . . . . . . . . . 35 " e) oltre a 60% di pendenza . . . . . . . . . . . . 40 " 3. All'art. 7, letera D, la cifra 3 del precitato regolamento e' sostituita dalla seguente: "3) Per le condizioni climatiche vengono riconosciuti alle aziende i seguenti punti: 20 gradi ed oltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 punti 19 gradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 " 18 gradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 " 17 gradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 " 16 gradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 " 15 gradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 " 14 gradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 " 13 gradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 " 12 gradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 " 4. All'art. 10, la lettera B) del precitato regolamento e' sostituita dalla seguente: " B) Altre aziende agricole: Percentuale Valore di reddito di contributo -- -- fino a L. 50.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 fino a L. 100.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 fino a L. 150.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 fino a L. 200.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 piu' di L. 200.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4