REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1989, n. 12 

  Interpretazione  autentica  dell'art.  6  della  legge  regionale 7
gennaio 1987, n. 4, relativa alla determinazione delle spettanze  dei
consiglieri regionali non rieletti e successivamente subentrati.
(GU n.46 del 18-11-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le  norme  di  cui  all'art. 6 della legge regionale 7 gennaio
1987, n. 4, che stabiliscono la liquidazione della differenza fra  la
misura  dell'indennita'  di  fine  mandato  in  vigore all'atto della
riassunzione in carica e l'importo precedentemente  liquidato,  cosi'
come  le  analoghe  norme  precedenti  relative alla liquidazione del
premio di reinserimento, vanno interpretate  nel  senso  che  debbono
essere  applicate  anche  nei  confronti  dei consiglieri ai quali e'
stata  liquidata  l'indennita'  di  fine  mandato  od  il  premio  di
reinserimento per dieci anni.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 18 febbraio 1989
 
                                LANDI
 
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 febbraio
1989.