REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1989, n. 15 

  Modifiche  ed integrazioni delle leggi regionali 17 settembre 1984,
n. 60 e 3 giugno 1988, n. 29  relative:  "Norme  sull'associazionismo
dei  produttori  agricoli e delle relative unioni. Applicazione della
legge 20 ottobre 1978, n. 674".
(GU n.46 del 18-11-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  termine del 31 dicembre 1988 di cui all'art. 2 della legge
regionale 3 giugno 1988, n. 29 e' prorogato al 30 giugno 1989.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 27 febbraio 1989
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 20
febbraio 1989.