Modifiche alle norme transitorie della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, concernente "Norme per l'istituzione di nuovi Comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei Comuni e delle frazioni".(GU n.48 del 2-12-1989)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 13 del 13 aprile 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. All'articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, come gia' modificato dalla legge regionale 12 gennaio 1987, n. 2, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "Per le richieste pendenti che, in presenza degli altri requisiti, indicano sulla base della previgente disciplina una delimitazione territoriale che comporti discontinuita' nei territori comunali, qualora il Comune madre non abbia fatto, a seguito della richiesta di parere di cui al comma precedente, una propria proposta, l'Assessore regionale, ove il Comitato promotore esprima parere favorevole con propria delibera scritta, predispone un nuovo progetto di delimitazione dei confini. Tale progetto e' elaborato sulla base della delimitazione contenuta nella richiesta e la modifica al solo fine di evitare la discontinuita' territoriale riducendo il territorio del Comune di cui si propone la costituzione. La richiesta cosi' modificata e' trasmessa al Consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 10. Il Consiglio regionale puo' limitare la consultazione alla popolazione residente nella frazione da erigere a nuovo comune con la maggioranza di tre quarti dei componenti". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 4 aprile 1989 MELIS