REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1989, n. 6 

  Modifica  della  legge  regionale 23 gennaio 1982, n. 2 concernente
"Finanziamento delle spese di funzionamento  delle  associazioni  dei
comuni e delle comunita' montane".
(GU n.50 del 16-12-1989)

   1.  Dopo  l'art. 3 della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2 e' aggiunto il
seguente art. 3- bis:
    "Alle  associazioni  dei comuni e' inoltre concesso un contributo
sulle spese generali di amministrazione, il cui importo e'  stabilito
annualmente  con la legge di approvazione del bilancio della Regione,
da ripartire in misura uguale tra le associazioni dei comuni.
   L'importo  del contributo di cui al comma precedente e' stabilito,
per l'anno 1989, in lire 250 milioni.
   Le    assemblee   delle   associazioni   dei   comuni,   ai   fini
dell'espletamento delle funzioni in materia sanitaria,  si  avvalgono
del  personale,  delle  strutture e degli uffici messi a disposizione
dalle rispettive  unita'  sanitarie  locali,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 21 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10.
   Sono  pure  a  carico  delle rispettive unita' sanitarie locali le
spese di funzionamento delle assemblee delle asssociazioni dei comuni
per l'assolvimento dei compiti in materia sanitaria"
 
                               Art. 2.
 
   1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge
e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 250 milioni; per  gli
anni  successivi la misura del contributo sara' stabilita annualmente
con la legge di approvazione del relativo bilancio ai sensi dell'art.
25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
   2.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'autorizzazione di
spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
     a)  per  l'onere  di  lire  250 milioni, relativo all'anno 1989,
mediante utilizzazione  delle  disponibilita'  ascritte  al  capitolo
5100101  del bilancio pluriennale 1988/ 1990, elenco n. 1, partita 5-
bis, adottato con l'art. 108 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17.
     b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di
una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione  a
titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
   3.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
per le finalita' di cui al comma 1, sono iscritte:
     a)  per  l'anno  1989,  a  carico  del  capitolo  2241102 che si
istituisce nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  del
detto  anno  con  la  denominazione "Contributi alle associazioni dei
comuni sulle spese generali di funzionamento" e con  stanziamenti  di
competenza e di cassa di lire 250 milioni;
     b)  per gli anni sucessivi a carico dei capitoli corrispondenti.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fato obbligo a chiunque spetti,  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Marche.
    Ancona, addi' 24 aprile 1989
 
                                MASSI