Modifica della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 concernente "Finanziamento delle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunita' montane".(GU n.50 del 16-12-1989)
1. Dopo l'art. 3 della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2 e' aggiunto il seguente art. 3- bis: "Alle associazioni dei comuni e' inoltre concesso un contributo sulle spese generali di amministrazione, il cui importo e' stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio della Regione, da ripartire in misura uguale tra le associazioni dei comuni. L'importo del contributo di cui al comma precedente e' stabilito, per l'anno 1989, in lire 250 milioni. Le assemblee delle associazioni dei comuni, ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia sanitaria, si avvalgono del personale, delle strutture e degli uffici messi a disposizione dalle rispettive unita' sanitarie locali, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10. Sono pure a carico delle rispettive unita' sanitarie locali le spese di funzionamento delle assemblee delle asssociazioni dei comuni per l'assolvimento dei compiti in materia sanitaria" Art. 2. 1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 250 milioni; per gli anni successivi la misura del contributo sara' stabilita annualmente con la legge di approvazione del relativo bilancio ai sensi dell'art. 25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue: a) per l'onere di lire 250 milioni, relativo all'anno 1989, mediante utilizzazione delle disponibilita' ascritte al capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1988/ 1990, elenco n. 1, partita 5- bis, adottato con l'art. 108 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17. b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalita' di cui al comma 1, sono iscritte: a) per l'anno 1989, a carico del capitolo 2241102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Contributi alle associazioni dei comuni sulle spese generali di funzionamento" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 250 milioni; b) per gli anni sucessivi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fato obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, addi' 24 aprile 1989 MASSI