LEGGE REGIONALE 21 aprile 1989, n. 25 

  Sanatoria  occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
procurati a titolo precario da Enti pubblici.
(GU n.1 del 13-1-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Nei  confronti  di  coloro  che alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  occupano  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica  procurati  a  titolo  precario  da parte di Ente pubblico o
assegnati secondo procedure non conformi alle vigenti  normative,  e'
disposta   l'assegnazione  definitiva  dell'alloggio  in  uso  previa
richiesta documentata da presentare nel termine  di  mesi  sei  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   2.   L'assegnazione   di   cui   al   comma   1   e'   subordinata
all'accertamento del possesso da parte degi occupanti  dei  requisiti
previsti dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e
successive modificazioni ed integrazioni  alla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   legge  ed  al  momento  dell'assegnazione
originaria nonche' al pagamento, anche in forma rateale, di  tutti  i
canoni e le spese dovuti.
   3.  Il  provvedimento  di  assegnazione  e' emesso dal sindaco del
Comune competente per territorio sentito il parere della  Commissione
di  cui  all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e
successive modificazioni ed integrazioni.
   La  presente  legge  sara'  pubblicata  nel "Bollettino ufficiale"
della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di  osservarla  e
di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 21 aprile 1989
 
                               BELTRAMI