LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 26
Modifica alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 "Norme concernenti l'esercizio di controllo regionale sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di carattere pubblico".(GU n.1 del 13-1-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. L'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Il Comitato Regionale di Controllo esercita altresi' il controllo di legittimita' e di merito sulle deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella Regione Piemonte, che concernono le materie indicate nell'articolo 19, ultimo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617. Il controllo di merito sulle deliberazioni degli Istituti, di cui al comma 1, e' esercitato dal Comitato Regionale di Controllo senza le limitazioni indicate dal comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 2 maggio 1989 BELTRAMI