REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 21 

  I.R.P.E.T.  - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1989.
   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 23
                         del 17 aprile 1989)
(GU n.14 del 14-4-1990)

TITOLO I
OPERAZIONI PRELIMINARI

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
(I.R.P.E.T.), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977 n. 28 art.
100,  in quanto applicabile all'I.R.P.E.T., a seguito della richiesta
avanzata con delibera 243 del  21  dicembre  1988  dal  consiglio  di
amministrazione,  e' autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque
non oltre il 30 aprile 1989, il bilancio per l'anno finanziario  1989
gia'  approvato  dal consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T. con
delibera 242 del 21 dicembre 1988 e depositato  presso  il  consiglio
regionale,  fin  quando  lo  stesso  sia approvato con apposita legge
regionale secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste
dalla delibera di approvazione.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 6 aprile 1989
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 28
febbraio 1989 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il  31
marzo 1989.