REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989, n. 32 

  Integrazione alla legge regionale n. 52/88.
(GU n.7 del 24-2-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Sono  approvati  gli assestamenti ai bilanci di previsione per
l'anno finanziario 1988 dei  seguenti  enti  di  diritto  pubblico  o
Aziende che gestiscono Parchi e Riserve naturali regionali:
     Riserva naturale della Garzaia di Valenza;
     Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre';
     Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
     Parco naturale Alta Valle Pesio;
     Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
     Parco naturale della Valle Troncea;
     Parco naturale Orsiera-Rocciavre';
     Parco naturale Alpe Veglia;
     Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.);
     Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel "Bollettino
ufficiale" della Regione. E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 5 giugno 1989
 
                               BELTRAMI