Proroga della gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione.(GU n.7 del 24-2-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La gestione provvisoria dei Comparti Alpini di nuova determinazione di cui all'articolo unico della legge regionale 2 luglio 1987, n. 35, e' prorogata sino alla data di insediamento dei Comitati di gestione. 2. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto della regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 7 giugno 1989 BELTRAMI