REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1989, n. 35 

  Proroga  della  gestione  provvisoria  dei comparti alpini di nuova
determinazione.
(GU n.7 del 24-2-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   La   gestione   provvisoria  dei  Comparti  Alpini  di  nuova
determinazione di cui all'articolo  unico  della  legge  regionale  2
luglio  1987,  n. 35, e' prorogata sino alla data di insediamento dei
Comitati di gestione.
   2.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45,
sesto comma, dello Statuto della regione Piemonte ed entra in  vigore
il  giorno  della  sua  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della
regione Piemonte.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 7 giugno 1989
 
                               BELTRAMI