Proroga per il 1989 dei termini di cui agli articoli 22 e 13 della legge regionale n. 33/75 concernente: "La promozione dello sport a carattere sociale".(GU n.14 del 14-4-1990)
la seguente legge: Articolo unico 1. Per l'anno 1989 i termini di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, commi 1 e 2, della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, sono prorogati rispettivamente al 30 maggio, 31 luglio e 31 agosto. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 29 maggio 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 26 aprile 1989 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 20 maggio 1989.