Ulteriore modificazione della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44 - Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione.(GU n.7 del 24-2-1990)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 31 del 2 agosto 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il testo di cui alla lett. f), primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, e' sostituito come segue: " f) reddito annuo complessivo del nucleo famigliare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito di riferimento e' quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Alla formazione del reddito di riferimento concorrono tutti gli emolumenti, indennita', pensioni percepiti, eventualmente esentasse, ad eccezione dei redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati o disabili". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, addi' 28 luglio 1989 MANDARINI