REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1989, n. 23 

  Ulteriore  modificazione della legge regionale 21 novembre 1983, n.
44 - Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e determinazione dei canoni di locazione.
(GU n.7 del 24-2-1990)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 31
                          del 2 agosto 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  testo  di cui alla lett. f), primo comma dell'art. 2 della
legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, e' sostituito come segue:
    "   f)  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  famigliare  non
superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del  bando
di  concorso,  determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
   Il reddito di riferimento e' quello imponibile relativo all'ultima
dichiarazione  fiscale  al  lordo  delle  imposte  e  al  netto   dei
contributi previdenziali e degli assegni familiari.
   Alla  formazione  del  reddito di riferimento concorrono tutti gli
emolumenti, indennita', pensioni percepiti, eventualmente  esentasse,
ad  eccezione  dei redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi o
assegni percepiti in attuazione delle norme  vigenti  a  sostegno  di
conviventi handicappati o disabili".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, addi' 28 luglio 1989
 
                              MANDARINI