Modifica ed integrazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17.(GU n.7 del 24-2-1990)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'articolo 37 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3218 del 29 maggio 1989; Decreta Art. 1. Dopo l'articolo 4 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo 4- bis: "Art. 4-bis (Contributi a persone anziane per l'installazione del telefono). - 1. Il contributo per l'istallazione del telefono ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g) della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' concesso fino ad una misura massima del 90% dell'ammontare dei normali costi di installazione. Esso viene erogato a persone ultrasessantacinquenni, che abitino da sole, col coniuge o col partner. 2. Il contributo e' concesso a cittadini italiani, a cittadini stranieri e ad apolidi che: a) abbiano la residenza nella Provincia di Bolzano; b) dispongano di un'entrata familiare che non superi il doppio dell'importo del minimo vitale ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69. 3. Il reddito familiare comprende tutte le entrate soggette e non soggette all'IRPEF, di cui dispongano il richiedente ed il suo coniuge o partner. 4. La domanda di contributo va presentata su apposito modulo all'ente per l'assistenza di base di cui all'articolo 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, nel cui territorio il richiedente abbia la sua dimora stabile. 5. Alla domanda vanno allegati: a) certificato di stato di famiglia; b) certificato di residenza; c) documentazione della spesa sostenuta per l'installazione del telefono; d) documentazione completa sul reddito assoggettabile IRPEF e quello non assoggettabile del richiedente e della famiglia (dichiarazione IRPEF, libretto pensione ecc.). 6. La domanda di contributo va presa in esame dall'ente per l'assistenza di base ed inoltrata alla Giunta provinciale per la decisione entro 20 giorni dalla presentazione, corredata di una dichiarazione del Presidente dell'ente, dalla quale risulti la presenza dei presupposti di cui al comma 2. Copia della dichiarazione del Presidente viene inoltrata per conoscenza al richiedente. 7. La Giunta provinciale decide, sentita la Commissione di cui all'articolo 17 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modificazioni, in base alla documentazione trasmessa dall'ente per l'assistenza di base. In caso di dubbi sara' richiesta ulteriore documentazione". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 17 luglio 1989 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1989 Registro n. 13, foglio n. 63.