PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1989, n. 16 

  Modifica  ed  integrazione del regolamento di esecuzione alla legge
provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per  l'assistenza  agli  anziani,
approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo
1974, n. 17.
(GU n.7 del 24-2-1990)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  l'articolo  37 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n.
56;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3218 del
29 maggio 1989;
 
                               Decreta
 
                               Art. 1.
 
   Dopo  l'articolo  4  del  regolamento  di  esecuzione  alla  legge
provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per  l'assistenza  agli  anziani,
approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo
1974, n. 17, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo
4- bis:
   "Art.  4-bis (Contributi a persone anziane per l'installazione del
telefono). - 1. Il contributo  per  l'istallazione  del  telefono  ai
sensi  dell'articolo  23, comma 1, lettera g) della legge provinciale
30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' concesso  fino  ad
una  misura  massima  del  90%  dell'ammontare  dei  normali costi di
installazione. Esso viene erogato a  persone  ultrasessantacinquenni,
che abitino da sole, col coniuge o col partner.
   2.  Il  contributo  e'  concesso a cittadini italiani, a cittadini
stranieri e ad apolidi che:
     a) abbiano la residenza nella Provincia di Bolzano;
     b)  dispongano  di un'entrata familiare che non superi il doppio
dell'importo del minimo vitale ai sensi della  legge  provinciale  26
ottobre 1973, n. 69.
   3.  Il reddito familiare comprende tutte le entrate soggette e non
soggette all'IRPEF, di  cui  dispongano  il  richiedente  ed  il  suo
coniuge o partner.
   4.  La  domanda  di  contributo  va  presentata su apposito modulo
all'ente per l'assistenza di base di cui all'articolo 2  della  legge
provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, nel cui territorio il richiedente
abbia la sua dimora stabile.
   5. Alla domanda vanno allegati:
     a) certificato di stato di famiglia;
     b) certificato di residenza;
     c)  documentazione della spesa sostenuta per l'installazione del
telefono;
     d)  documentazione  completa  sul reddito assoggettabile IRPEF e
quello  non  assoggettabile  del   richiedente   e   della   famiglia
(dichiarazione IRPEF, libretto pensione ecc.).
   6.  La  domanda  di  contributo  va  presa  in esame dall'ente per
l'assistenza di base ed inoltrata  alla  Giunta  provinciale  per  la
decisione  entro  20  giorni  dalla  presentazione,  corredata di una
dichiarazione  del  Presidente  dell'ente,  dalla  quale  risulti  la
presenza dei presupposti di cui al comma 2. Copia della dichiarazione
del Presidente viene inoltrata per conoscenza al richiedente.
   7.  La  Giunta  provinciale  decide, sentita la Commissione di cui
all'articolo 17 della legge provinciale 30 ottobre  1973,  n.  77,  e
successive  modificazioni,  in  base  alla  documentazione  trasmessa
dall'ente per l'assistenza di base. In caso di dubbi sara'  richiesta
ulteriore documentazione".
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
    Bolzano, addi' 17 luglio 1989
 
                              DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1989
Registro n. 13, foglio n. 63.