REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1989, n. 18 

  Modifica  alla  legge  regionale  23  novembre  1978,  n.  50 circa
interventi a favore della cooperazione e istituzione  della  consulta
regionale.
(GU n.9 del 10-3-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Il punto 5) dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 1978, n.
50 e' cosi' modificato:
"da 5 rappresentanti dell'Unione nazionale delle Cooperative Italiane
(U.N.C.I.) per i problemi relativi al settore".
   Il punto a) dell'art. 5 della legge regionale 23 novembre 1978, n.
50 e' cosi' modificato:
"Per il 50% in parti uguali tra le quattro Organizzazioni Cooperative
di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 2 della legge regionale 23
novembre 1978, n. 50".
   Il punto b) dell'art. 5 della Legge regionale 23 novembre 1978, n.
50 e' cosi' modificato:
"Per  il  50%  in  misura  direttamente proporzionale al numero delle
Cooperative aderenti a ciascuna  Associazione  a  livello  regionale,
collegate   alle  quattro  Associazioni  Nazionali,  al  31  dicembre
dell'anno precedente; al numero complessivo  dei  soci;  al  capitale
sociale ed al volume di attivita' delle Cooperative stesse".
   Il punto c) dell'art. 5 della legge regionale 23 novembre 1978, n.
50 e' abrogato.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, addi' 2 agosto 1989
 
                               MICHETTI