REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1989, n. 54 

  Misure   di   salvaguardia   in  pendenza  dell'approvazione  degli
strumenti urbanistici.
(GU n.21 del 2-6-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Le sospensioni previste al primo e secondo comma dell'articolo
unico della legge  3  novembre  1952,  n.  1902  non  possono  essere
protratte  oltre  tre  anni  dalla  data  di adozione degli strumenti
urbanistici generali o di loro varianti.
   2.  Nei casi in cui il comune invii gli atti adottati alla Regione
nell'ultimo  anno  del  periodo  di  applicazione  delle  misure   di
salvaguardia, il termine di cui al primo comma e' prorogato fino alla
data della  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
dell'atto  di  approvazione  regionale  e comunque non oltre due anni
dalla trasmissione alla Regione degli atti adottati.
   3.  Per  i comuni che, entro un anno dalla scadenza del termine di
pubblicazione dello strumento urbanistico generale o delle  varianti,
abbiano  inviato  l'atto adottato alla Regione per l'approvazione, le
sospensioni previste al primo e  secondo  comma  dell'articolo  unico
della legge 3 novembre 1952, n. 1902 potranno essere protratte per un
periodo complessivo non superiore a  cinque  anni  dalla  data  della
delibera di adozione.
   4.  Le misure di salvaguardia si applicano anche alle prescrizioni
e modifiche fissate nel provvedimento della Regione  sugli  strumenti
urbanistici  ai  sensi  del  4›  comma  dell'art.  10 e dell'8› comma
dell'art. 16 della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150  e  successive
modificazioni  non  appena  il comune abbia ricevuto il provvedimento
stesso fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione  dell'atto  di  approvazione regionale e comunque non oltre i
termini fissati al primo, secondo o terzo comma.
   5.  L'art.  3  della  legge  regionale  24 febbraio 1975, n. 16 e'
abrogato.
   6.  Per  gli  strumenti  urbanistici  da  approvarsi  da parte dei
comuni, le sospensioni non possono essere  protratte  per  oltre  tre
anni dalla data della deliberazione di adozione.
   7. Il comune, qualora non trasmetta gli atti adottati alla Regione
entro il termine indicato al primo comma,  e'  tenuto  ad  una  nuova
adozione e conseguente pubblicazione.
   8.  Le  disposizioni  contenute  nella presente Legge si applicano
anche agli atti adottati dai  comuni  prima  della  data  della  loro
entrata in vigore.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 30 agosto 1989
 
                               BENELLI
             (incaricato con DPGR 24 agosto 1985, n. 92)
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25
luglio 1989 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  23
agosto 1989.