Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici.(GU n.21 del 2-6-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Le sospensioni previste al primo e secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 non possono essere protratte oltre tre anni dalla data di adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti. 2. Nei casi in cui il comune invii gli atti adottati alla Regione nell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, il termine di cui al primo comma e' prorogato fino alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto di approvazione regionale e comunque non oltre due anni dalla trasmissione alla Regione degli atti adottati. 3. Per i comuni che, entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione dello strumento urbanistico generale o delle varianti, abbiano inviato l'atto adottato alla Regione per l'approvazione, le sospensioni previste al primo e secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della delibera di adozione. 4. Le misure di salvaguardia si applicano anche alle prescrizioni e modifiche fissate nel provvedimento della Regione sugli strumenti urbanistici ai sensi del 4 comma dell'art. 10 e dell'8 comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni non appena il comune abbia ricevuto il provvedimento stesso fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto di approvazione regionale e comunque non oltre i termini fissati al primo, secondo o terzo comma. 5. L'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16 e' abrogato. 6. Per gli strumenti urbanistici da approvarsi da parte dei comuni, le sospensioni non possono essere protratte per oltre tre anni dalla data della deliberazione di adozione. 7. Il comune, qualora non trasmetta gli atti adottati alla Regione entro il termine indicato al primo comma, e' tenuto ad una nuova adozione e conseguente pubblicazione. 8. Le disposizioni contenute nella presente Legge si applicano anche agli atti adottati dai comuni prima della data della loro entrata in vigore. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 30 agosto 1989 BENELLI (incaricato con DPGR 24 agosto 1985, n. 92) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 luglio 1989 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23 agosto 1989.