Interpretazione autentica dell'art. 32, quarto comma della legge regionale 22/1984 concernente: "Recepimento del III accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali sullo stato giuridico ed economico del personale.(GU n.21 del 2-6-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 32, quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22 e' da intendersi nel senso che il parere della prima commissione consiliare concerne la preliminare determinazione dei criteri generali ai fini della successiva valutazione da parte della Giunta regionale - e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per quanto di competenza - degli elementi di cui al punto B.3) dell'art. 31 della medesima Legge regionale 24 aprile 1984, n. 22. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 30 agosto 1989 BENELLI (incaricato con DPGR 24 agosto 1985, n. 92) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 luglio 1989 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23 agosto 1989.