REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1989, n. 57 

  Interpretazione  autentica  dell'art.  32, quarto comma della legge
regionale  22/1984  concernente:   "Recepimento   del   III   accordo
contrattuale  nazionale  per  il  personale  delle  regioni a statuto
ordinario. Modifiche ed  integrazioni  delle  leggi  regionali  sullo
stato giuridico ed economico del personale.
(GU n.21 del 2-6-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   L'art.  32, quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1984, n.
22 e' da intendersi nel senso che il parere della  prima  commissione
consiliare   concerne   la  preliminare  determinazione  dei  criteri
generali ai fini della successiva valutazione da parte  della  Giunta
regionale  - e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per quanto di
competenza - degli elementi di cui al punto B.3) dell'art.  31  della
medesima Legge regionale 24 aprile 1984, n. 22.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 30 agosto 1989
 
                               BENELLI
             (incaricato con DPGR 24 agosto 1985, n. 92)
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25
luglio 1989 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  23
agosto 1989.