Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 60/88. Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti.(GU n.21 del 2-6-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. L'art. 3, comma quarto, punto III della legge regionale 19 agosto 1988 n. 60 e' cosi' modificato: al posto dell'espressione "in via lavorazione del legno", si sostituisce l'espressione "in via prioritaria saranno considerati scarti solidi della lavorazione del legno". 2. Dopo il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60, sono inseriti i seguenti commi: "3- bis Ai sensi dell'art. 6 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, gli enti e le aziende di cui al secondo comma, devono approvare specifici programmi di finanziamento per l'organizzazione di servizi di raccolta differenziata. 3- ter Nei bilanci degli enti e delle aziende di cui al comma precedente, le previsioni finanziarie relative agli investimenti ed alla spesa corrente necessaria per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata, devono essere almeno pari ai mezzi finanziari che occorrerebbero per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili corrispondenti ai quantitativi di raccolta differenziata programmati per l'anno di esercizio del bilancio stesso. Il costo dovra' essere stimato considerando le condizioni del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di ogni ente o azienda, riferite allo stesso arco temporale". 3. Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 19 agosto 1988 n. 60 e' sostituito dal seguente: "5. I comuni, entro il 31 dicembre 1989, approvano i programmi comunali per la preselezione, relativi ad un arco temporale minimo di un triennio". 4. Dopo il sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 e' inserito il seguente comma: "6- bis A partire dal 1 settembre 1990, i comuni al di sopra di 5.000 abitanti e gli enti ed aziende che effettuano il servizio per conto di comuni al di sopra di 5.000 abitanti, che risulteranno inadempienti rispetto a quanto stabilito ai commi 3 ter e 5 del presente articolo, non potranno essere oggetto di contributi regionali ai sensi della presente legge, di altre leggi e programmi regionali aventi per oggetto il finanziamento di opere pubbliche nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, nonche' di richieste di finanziamento da parte della regione ai sensi della legge 26 aprile 1983 n. 130 relativa al Fondo investimenti occupazione". 5. All'art. 10, primo comma, della legge regionale 19 agosto 1988 n. 60, il riferimento all'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, e' sostituito con articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 2 settembre 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1989 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 28 agosto 1989.