MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 2007 

Rideterminazione  delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende
e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo.
(GU n.13 del 16-1-2008)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Rovigo
  Visto  il  primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, che attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa
in  materia  di determinazione delle tariffe minime per le operazioni
di facchinaggio;
  Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
  Visto  il precedente decreto n. 19/2005 del 20 dicembre 2005 con il
quale  si  provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime
di  facchinaggio  per  le  aziende e gli organismi economici operanti
nella  provincia  di  Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2006 e
ritenuto di dover procedere al loro aggiornamento;
  Ritenuto  di procedere all'aggiornamento delle tariffe raccogliendo
le  indicazioni,  concordi,  dei  partecipanti  all'incontro  dell'11
corrente;
                             Determina:
  Come  segue  i  nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio
per  le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di
Rovigo, a valore a tutto il 31 dicembre 2008:
    1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: Euro 15,90;
    2)  per  lavori  di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli
elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le
caratteristiche tecniche operative standard: Euro 22,60;
    3)  le  tariffe  concordate  aziendalmente  in  applicazione  del
presente   decreto   dovranno   essere   aumentate   delle   seguenti
maggiorazioni:
      per  lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle
22 alle 6 del giorno successivo:
        a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;
        b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%;
      lavoro domenicale:
        a) diurno: maggiorazione 20%;
        b) notturno: maggiorazione 50%
      lavoro  nelle festivita' nazionali e infrasettimanali (prestato
nell'ambito dell'orario normale):
        a) maggiorazione: 50%.
  Le  percentuali  di  cui  sopra  non  sono  cumulabili: la maggiore
assorbe la minore.
  Per  quanto  riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di
carrelli  elevatori  (punto  2), tali maggiorazioni devono intendersi
riferite alla sola quota ora/lavoro.
    Rovigo, 17 dicembre 2007
                                   Il direttore provinciale: Bortolan