AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007 

Modifiche  ed  integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 685/07/CONS).
(GU n.25 del 30-1-2008)

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di consiglio del 19 dicembre 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Vista  la  delibera  n.  17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono
stati  approvati  i  regolamenti  concernenti  l'organizzazione ed il
funzionamento,  la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita', il
trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale dell'Autorita',
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22
luglio 1998, n. 169, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato  con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 259 del 5
novembre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla
delibera  n.  506/05/CONS  del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed
integrazioni  al  regolamento  di  organizzazione  e di funzionamento
dell'Autorita»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio
2006, n. 11; e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1,  comma  543  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2007), pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre
2006,  supplemento  ordinario  n.  244/L, che prevede che l'Autorita'
possa  proporre,  al  fine di perseguire il migliore espletamento dei
propri   compiti  istituzionali,  una  graduale  ridefinizione  della
dotazione  organica  in  misura  non  superiore al 25 per cento della
consistenza attuale, attraverso l'adozione di una propria delibera da
sottoporre   per  l'approvazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del
22 febbraio 2007, con la quale sono individuati gli uffici di secondo
livello dell'Autorita';
  Vista  la  delibera  n.  315/07/CONS  del  6  giugno  2007  recante
«Definizione  della  nuova  dotazione  organica dell'Autorita' per le
garanzie  nelle comunicazioni in applicazione dell'art. 1, comma 543,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
  Vista la propria delibera n. 522/07/CONS del 9 ottobre 2007 recante
«Modifiche  ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale dell'Autorita»;
  Considerato che occorre coniugare l'esigenza di assumere iniziative
idonee  a  superare  la presente fase di criticita' determinata dalla
carenza  di  risorse  umane,  soprattutto  nelle unita' organizzative
ubicate  presso  la  sede  di  Napoli, a fronte dei rilevanti compiti
istituzionali,  con  quella di formare una leva di giovani funzionari
nelle  materie di competenza dell'Autorita', al fine di assicurare il
ricambio generazionale e la continuita' dell'azione amministrativa;
  Ravvisata,   quindi,   l'opportunita'  di  svolgere  una  procedura
selettiva  finalizzata  al  reclutamento di n. 20 giovani laureati da
assumere  con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 48-bis
del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del
personale;
  Ritenuto,  pertanto, opportuno, in attuazione dell'art. 48-bis come
introdotto    con   delibera   n.   30/06/CONS   ed   in   previsione
dell'emanazione  del  relativo  bando  di selezione, determinare, con
propria delibera, le modalita' di selezione, i requisiti richiesti, i
criteri  di valutazione, nonche' definire il trattamento giuridico ed
economico spettante ai titolari di tali contratti;
  Vista   la  proposta  del  Segretario  generale,  d'intesa  con  il
responsabile del Servizio amministrazione e personale;
  Sentite  le OO.SS. FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, FIBA-CISL, FISAC-CGIL
e UIL - CA;
  Visto  l'accordo con le OO.SS. FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, FIBA-CISL
dell'11 dicembre 2007;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Integrazioni   all'art.   48-bis   del   regolamento  concernente  il
   trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'
  1.  Dopo il comma 1 dell'art. 48-bis del regolamento concernente il
trattamento  giuridico ed economico del personale dell'Autorita' sono
introdotti i seguenti commi:
  «1-bis.  L'Autorita',  al  fine  di  promuovere  la  formazione nei
settori  di interesse istituzionale attraverso la specializzazione di
giovani   laureati,  procede  mediante  l'espletamento  di  procedure
selettive  pubbliche  al reclutamento con contratto di lavoro a tempo
determinato,  della  durata  di  tre anni non rinnovabili, secondo le
norme   del  diritto  privato,  di  giovani  laureati  in  discipline
economiche,  tecniche e giuridiche i quali, in ragione della natura e
delle finalita' proprie dei contratti medesimi, siano in possesso dei
requisiti previsti dal bando di selezione.
  1-ter.  Il  trattamento economico, previsto per il contratto di cui
al  precedente  comma,  rimane invariato per l'intera durata, e viene
corrisposto,  in  tredici mensilita', nella misura pari all'80% della
retribuzione annua lorda del livello iniziale zero della qualifica di
funzionario.  Non  trovano  applicazione  gli  istituti relativi allo
scatto annuale ed alla progressione di carriera.
  1-quater.   Trovano   applicazione  tutti  gli  istituti  giuridici
previsti per i titolari di contratti a tempo determinato stipulati ai
sensi dell'art. 48 del regolamento del personale.
  1-quinquies.  I funzionari titolari di contratti stipulati ai sensi
del presente articolo operano sulla base di un piano di inserimento e
di  sviluppo  definito  dal responsabile dell'unita' organizzativa di
primo  livello,  per  le  finalita'  proprie  di specializzazione, di
formazione,  di  studio  e  di  ricerca  e, in tale contesto, possono
assumere anche la responsabilita' di procedimenti con caratteristiche
di semplicita' e routinarieta'.
  1-sexies.  L'esperienza triennale maturata in costanza di contratti
a  tempo  determinato,  stipulati  ai  sensi  del  presente articolo,
costituisce  titolo  per la partecipazione ai concorsi per funzionari
banditi   per  il  livello  iniziale  zero  della  stessa  qualifica,
esclusivamente  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  30,  comma  2
lettera  a)  del  Regolamento concernente il trattamento giuridico ed
economico del personale.».
  Il servizio amministrazione e personale, d'intesa con il Segretario
generale,  assicura  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  alla
presente delibera ed adotta i provvedimenti conseguenti.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorita'. Il direttore del
servizio amministrazione e personale ne dispone la diffusione.
    Napoli, 19 dicembre 2007

                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Innocenzi Botti - Lauria