COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2007 

Modifica  dell'articolo 10 della Regolamentazione provvisoria vigente
nel  servizio  postale  (delibera  n.  02/37  del 7 marzo 2002 - pos.
10225). (Deliberazione n. 07/772).
(GU n.28 del 2-2-2008)

                           LA COMMISSIONE
  Su  proposta  del  Commissario prof. Giovanni Pitruzzella, delegato
per il settore.
                              Premesso:
  1.  che  l'art.  2,  comma 2,  della  legge  n.  146 del 1990, come
modificata  dalla  legge  n.  83  del  2000,  prevede che gli accordi
collettivi,  nel  definire  le  prestazioni indispensabili e le altre
misure  da  garantire  in caso di sciopero, devono altresi' prevedere
«intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e
la  proclamazione  del  successivo,  quando  cio'  sia  necessario ad
evitare  che,  per  effetto  di scioperi proclamati in successione da
soggetti  sindacali  diversi  e  che  incidano  sullo stesso servizio
finale   o   sullo   stesso  bacino  di  utenza,  sia  oggettivamente
compromessa la continuita' dei servizi pubblici di cui all'art. 1»;
  2. che  la  disciplina  degli  intervalli  tra  azioni  di sciopero
riguardanti   il  servizio  postale  e'  contenuta  negli  articoli 4
(Intervallo  tra  azioni  di  sciopero)  e  10 (Astensioni dal lavoro
straordinario    e   altre   forme   di   azione   sindacale)   della
Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera
n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 88 del
15 aprile 2002);
  3. che,  in  particolare, l'art. 4 dispone che «tra l'effettuazione
di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta
di  astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le
quali  incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
utenza,   deve   intercorrere   un  intervallo  di  almeno  4  giorni
consecutivi»;
  4. che,  inoltre,  il  citato  art.  10  prevede che le norme della
regolamentazione   provvisoria   «si   applicano  anche  in  caso  di
astensione  collettiva  dal lavoro straordinario, fatta eccezione per
la  regola  relativa  alla  durata  massima, la quale non puo' essere
superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella
relativa  all'intervallo»,  regolato dal precedente punto 4 e fissato
in  4  giorni,  «da  intendersi  come  il  periodo  minimo  che  deve
necessariamente  intercorrere  tra  la  fine  della prima azione e la
proclamazione della successiva»;
  5. che,  con delibera n. 07/602 del 25 ottobre 2007, la Commissione
ha  avviato  una  procedura  di  modifica  dell'art. 10 sopra citato,
formulando   una  proposta  notificata  alle  parti  sociali  e  alle
associazioni degli utenti, sulla base delle seguenti considerazioni:
    a) che    successivamente    alla   formulazione   della   citata
Regolamentazione    provvisoria    si    sono   registrati   problemi
interpretativi   e   applicativi  in  ordine  alla  disciplina  della
rarefazione in caso di astensioni dal lavoro straordinario;
    b) che,  infatti,  nella Regolamentazione provvisoria vigente nel
settore  e'  prevista  la  regola  dell'intervallo  di  4  giorni tra
l'effettuazione  di  uno  sciopero e la proclamazione del successivo,
operante  per  tutte le astensioni collettive e indipendentemente dal
soggetto proclamante;
    c) che,   inoltre,   l'efficacia   limitata  alle  organizzazioni
sindacali stipulanti delle clausole del contratto collettivo relative
alle procedure di raffreddamento e di conciliazione impone e consente
al  tempo stesso ai soggetti collettivi non firmatari il ricorso alla
procedura  in  sede  amministrativa,  caratterizzata  da  una  minore
complessita' nelle fasi e nei tempi;
    d) che,  in conseguenza dei due profili sopra citati, nel settore
si  registrano,  ormai  da  alcuni  anni,  reiterate proclamazioni di
astensioni  dal lavoro straordinario a livello nazionale della durata
di  un  mese  da  parte  di  soggetti  collettivi  non  firmatari del
contratto  collettivo,  con  inevitabile  limitazione  del  potere di
iniziativa  delle  organizzazioni  sindacali firmatarie del contratto
collettivo;
    e) che  la Commissione, al fine di contenere i potenziali effetti
distorsivi  sulla liberta' di azione sindacale e garantire la parita'
di  condizioni  tra le diverse organizzazioni sindacali, ha formulato
una delibera interpretativa (delibera n. 05/82 del 16 febbraio 2005),
con   la   quale  si  e'  affermata  la  possibilita'  di  proclamare
un'astensione  dal  lavoro  straordinario  o  uno sciopero del lavoro
ordinario, purche' coincidente o ricompreso nel periodo di attuazione
di  quello  proclamato in precedenza dagli stessi o da altri soggetti
collettivi;
    f) che   la  citata  delibera  n.  05/82  del  16 febbraio  2005,
nell'ammettere  la  possibilita' di concentrazione tra astensioni dal
lavoro,  peraltro,  non  soddisfa pienamente l'esigenza di assicurare
parita' di condizioni, nel ricorso allo sciopero, alle organizzazioni
sindacali   firmatarie  del  contratto  collettivo  e  a  quelle  non
firmatarie;
    g) che,   infatti,   le   organizzazioni   sindacali  firmatarie,
nonostante  la  delibera  interpretativa  sopra  citata,  da un lato,
restano  vincolate  al rispetto di procedure preventive piu' lunghe e
complesse    e,    dall'altro,    nella    vigenza    della    regola
effettuazione-proclamazione,  sono  condizionate,  nella scelta della
collocazione spaziale e temporale dello sciopero, dalle proclamazioni
dei soggetti non firmatari;
    h) che,  pertanto,  permane la necessita' di risolvere i problemi
applicativi  che  ancora  si  registrano  in  ordine  ai rapporti tra
organizzazioni  sindacali  e  alla  «equa distribuzione tra i diversi
soggetti  sindacali  delle  opportunita'  di  proclamare regolarmente
l'astensione  dal  lavoro»  (per  la  rilevanza di tale profilo, v. i
principi  espressi, in via generale, nella delibera interpretativa n.
00/225 del 12 ottobre 2000);
    i) che,  fermi  restando  i  principi  espressi nella delibera n.
05/82   del  16 febbraio  2005,  si  rende  necessaria  una  modifica
dell'art.  10 finalizzata a circoscrivere l'operativita' della regola
effettuazione-proclamazione  agli  scioperi  indetti  in  successione
dagli stessi soggetti sindacali;
  6. che,  a  seguito della delibera 07/602 del 25 ottobre 2007, sono
pervenute le seguenti osservazioni:
    a) nota  in  data 19 novembre 2007, da parte di Cobas PT Cub, con
la  quale  e'  stata  contestata  l'opportunita'  di procedere ad una
modifica del citato art. 10;
    b) nota  in  data  20 novembre  2007,  da parte di Poste Italiane
s.p.a.,  con  la  quale  e'  stato precisato, per quanto attiene agli
aspetti innovativi della proposta di modifica, quanto segue:
      la  soluzione  prospettata  non  risolverebbe  la situazione di
disequilibrio  che  si  tenta di eliminare, determinando una maggiore
agibilita' per tutti i soggetti collettivi;
      la   modifica   proposta   rischierebbe   di   determinare   un
«effetto-prenotazione»   nella   proclamazione   degli  scioperi  nel
settore;
      il  richiamo  alla  effettiva  incidenza  degli  scioperi sulla
continuita'  del  servizio,  ai  fini della operativita' della regola
sull'intervallo minimo, implicherebbe un affievolimento del principio
di  certezza dei comportamenti delle parti e del valore di deterrenza
di detta regola;
    c) nota  in  data  20 novembre 2007, da parte di SLP-CISL, con la
quale si esprime valutazione positiva sulla proposta di modifica;
    d) nota  in data 21 novembre 2007, da parte di Slai Cobas, in cui
si esprime un giudizio negativo sulla proposta di modifica, in quanto
ritenuta «esplicitamente volta a tutelare le organizzazioni sindacali
firmatarie di contratto»;
  7. che,  con  nota  del 4 dicembre 2007, l'organizzazione sindacale
Cobas   PT   Cub   ha   comunicato  l'impossibilita'  di  partecipare
all'audizione del 5 dicembre 2007;
  8. che,  in data 5 dicembre 2007, si e' tenuta presso la sede della
Commissione  l'audizione  delle parti, le quali hanno sostanzialmente
confermato le rispettive posizioni. In particolare:
    a) l'azienda, nel ribadire che l'attuale proposta di modifica non
risolverebbe  i  problemi  del  settore,  ha proposto, a tal fine, di
ridurre  la durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario a
sette   giorni  ed  elevare  la  durata  dell'intervallo  minimo  tra
effettuazione e proclamazione a sei giorni;
    b) i  sindacati firmatari del contratto collettivo hanno ribadito
di  valutare  positivamente  la  proposta  di modifica, suggerendo di
integrarla con la distinzione, ai fini dell'operativita' della regola
sull'intervallo  minimo,  tra  il settore della sportelleria e quello
del recapito, in quanto servizi finali diversi;
    c) l'organizzazione   sindacale   Slai  Cobas  ha  confermato  le
osservazioni scritte in precedenza trasmesse;
  9. che,   in  data  11 dicembre  2007,  Poste  Italiane  s.p.a.  ha
trasmesso  un'ulteriore nota integrativa nella quale si sono chiariti
il  significato  e  gli  effetti  del  rifiuto  delle  prestazioni di
flessibilita' operativa da parte dei lavoratori;
                              Rilevato:
  1.  che  le osservazioni critiche delle parti, in larga misura, non
attengono  ai  contenuti e alle finalita' della proposta di modifica,
in  quanto  non  idonee  a dimostrare un eventuale pregiudizio che la
citata delibera provocherebbe agli attuali equilibri del settore e al
contemperamento  del  diritto di sciopero con i diritti della persona
costituzionalmente tutelati;
  2. che,  tra  i  rilievi  svolti,  sono  conferenti quelli relativi
all'«effetto-prenotazione»,    alla   rilevanza   della   «effettiva»
incidenza  degli  scioperi sul servizio finale e alla distinzione tra
il  settore  della  sportelleria  e  quello  del  recapito,  ai  fini
dell'operativita' della regola sull'intervallo minimo;
  3. che,  quanto  al  primo  profilo,  non  si  pone  un problema di
«effetto-prenotazione»,  atteso  che  la Regolamentazione provvisoria
vigente  nel  settore  prevede  un termine di preavviso massimo di 35
giorni,  particolarmente  contenuto anche comparativamente alle altre
discipline di settore;
  4. che  il  criterio  di  effettivita'  postula  una valutazione di
impatto delle astensioni dal lavoro sull'erogazione del servizio, che
non  puo' ritenersi preclusa alla Commissione in quanto connessa alle
finalita' di contemperamento ad essa assegnate dalla legge;
  5. che  non si ritiene di dover modificare il costante orientamento
della Commissione secondo cui il servizio finale e' rappresentato dal
servizio  postale  nel suo complesso, da ritenere inscindibile, anche
alla  luce  delle caratteristiche della conflittualita' del settore e
nell'ottica della effettiva tutela dell'utente del servizio;
  6. che  dalle osservazioni svolte nel corso delle audizioni e dalle
memorie inviate dalle parti non emergono elementi tali da determinare
la necessita' di modificare il contenuto della delibera n. 07/602 del
25 ottobre 2007;
                              Ritenuto:
  Di   dover   procedere   ad   una   modifica   dell'art.  10  della
Regolamentazione sopra citata, tenendo anche conto di quanto previsto
in via interpretativa con delibera n. 05/1982;
                              Formula:
  Ai  sensi  dell'art.  13,  lettera a), della legge n. 146 del 1990,
come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente modifica:
    «Art.  10  (Astensioni  dal lavoro straordinario e altre forme di
azione  sindacale). - La presente disciplina si applica ad ogni forma
di  azione  sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione
del  servizio  tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli
utenti.
  Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso
di astensione collettiva dal lavoro straordinario.
  Ciascuna  astensione dal lavoro straordinario non puo' avere durata
superiore ad un mese consecutivo.
  In  caso  di  astensioni  dal lavoro straordinario proclamate dallo
stesso  soggetto  sindacale, che incidono effettivamente sullo stesso
servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un
intervallo  di almeno 4 giorni tra la fine dell'astensione dal lavoro
precedentemente indetta e la proclamazione della successiva.
  In  caso  di  astensioni  dal  lavoro  straordinario  proclamate da
soggetti  sindacali diversi, che incidono effettivamente sullo stesso
servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un
intervallo  non inferiore a 14 giorni tra la fine dell'astensione dal
lavoro   precedentemente   indetta   e   l'inizio  della  successiva,
indipendentemente  dal  momento in cui interviene la proclamazione di
quest'ultima;
  Fermo  restando  quanto  previsto  nei  due commi che precedono, e'
consentito che:
    a) un'astensione    collettiva,    anche   dello   straordinario,
proclamata  successivamente  sia coincidente o ricompresa nel periodo
di   attuazione   di  un'altra  astensione  collettiva,  anche  dello
straordinario,  proclamata  in  precedenza  dagli  stessi  o da altri
soggetti collettivi;
    b) gli  stessi  soggetti  collettivi  procedano  alla contestuale
proclamazione  di  un'astensione  dal  lavoro  straordinario e di uno
sciopero  delle  prestazioni  ordinarie  ricompreso  nel  periodo  di
attuazione dell'astensione dal lavoro straordinario».
                              Dispone:
  la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al  Ministro  delle
Comunicazioni,  a  Poste  Italiane  s.p.a., alle Segreterie nazionali
SLP-CISL,  SLC-CGIL,  UIL-POST,  FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM,
SINDIP-QUADRI, TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI, COBAS PT CUB, SLAI-COBAS.
                              Dispone:
  Inoltre  la  pubblicazione  della  presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
    Roma, 20 dicembre 2007
                                               Il presidente: Martone