MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 18 gennaio 2008, n. 1/2008/DGVNT 

Istruzioni  operative  per  l'applicazione  del  decreto ministeriale
10 agosto 2007.
(GU n.29 del 4-2-2008)
 
 Vigente al: 4-2-2008  
 

                              All'Ufficio D3 - Strumenti di misura ex
                              DGAMTC
                              Alle  Camere  di  commercio, industria,
                              artigianato e agricoltura
                              All'Unioncamere
                              Al Ministero dei trasporti
                              Al Ministero dell'interno
                              Al   Ministero   del   lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                                e, per conoscenza
                              Alla Confindustria
                              All'Anfia
                              All'UNRAE
                              Alla Federaicpa
                              Alla Confartigianato
                              Alla C.N.A.
                              Alla CUNA
                              All'ANIE
Premessa.
  Il cosiddetto «tachigrafo digitale» e' stato introdotto nell'Unione
europea  con il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio nella parte
in  cui e' stato previsto che: «i veicoli immessi in circolazione per
la  prima  volta  dopo  ventiquattro  mesi  a decorrere dalla data di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
dell'atto  da  adottare  in  virtu'  dell'art.  17,  paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 3821/85 dovranno essere muniti di un apparecchio
di  controllo  conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del
regolamento (CEE) n. 3821/85».
  La  data  di  tale  introduzione,  in  virtu'  dell'emanazione  del
regolamento  (CE)  n.  1360/2002  della Commissione (pubblicato nella
G.U.C.E.  del  5 agosto  2002)  che  adeguava per la settima volta al
progresso  tecnico  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del Consiglio
relativo  all'apparecchio  di  controllo nel settore dei trasporti su
strada,   e'   stata   fissata  dallo  stesso  art.  2,  paragrafo 1,
lettera a),  in  ventiquattro  mesi dalla data di pubblicazione sopra
citata e dunque al 5 agosto 2004.
  Successivamente,   il  regolamento  (CE)  561/2006  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  15 marzo  2006,  nel  modificare il
predetto  art.  2,  paragrafo  1,  lettera a) del regolamento (CE) n.
2135/98,  ha  previsto  che, dal ventesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione,  i  veicoli immessi in circolazione per la prima volta
debbano  essere  muniti  di un apparecchio di controllo conforme alle
disposizioni  di  cui  all'allegato  I  B  del  regolamento  (CEE) n.
3821/85.
  La  predetta disposizione, successivamente alla pubblicazione nella
G.U.U.E. dell'11 aprile 2006, e' entrata in vigore il 1° maggio 2006.
  A  livello  nazionale  le  normative  sopra  menzionate  sono state
attuate  con i decreti ministeriali 31 ottobre 2003, n. 361, 11 marzo
2005 e 23 giugno 2005.
  Cio'  premesso, si ravvisa l'esigenza di raccordare le disposizioni
riportate  nel  decreto ministeriale 10 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 198 del 27 agosto 2007,
recante   le   modalita'   per   il   rilascio   delle   omologazioni
dell'apparecchio  di  controllo  delle  carte  tachigrafiche, nonche'
delle   autorizzazioni   per  le  operazioni  di  primo  montaggio  e
intervento  tecnico,  con  quelle  contenute  nel  precedente decreto
ministeriale  11 marzo  2005  e  con  quelle del regolamento (CEE) n.
3821/85, e successive modificazioni e integrazioni.
  Al  fine,  pertanto,  di  definire alcuni aspetti istruttori per il
rilascio  delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e
di  intervento  tecnico  ai  centri  tecnici  e in considerazione che
l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 10 agosto 2007 ha
evidenziato   taluni   profili   problematici  di  applicazione,  con
particolare  riferimento  a  quelli  relativi alla certificazione del
sistema di gestione della qualita' (art. 6, comma 4.), alle procedure
di   rinnovo   dell'autorizzazione   (art.   7,   commi 2.   e   4.),
all'applicazione   della   norma   transitoria   (art.  17)  ed  alla
sorveglianza  da  parte  delle Camere di commercio sui centri tecnici
(art.  13),  si  forniscono,  al  riguardo,  le  seguenti  istruzioni
operative per la gestione dei relativi procedimenti amministrativi.
Istruzioni operative.
  1.   Il  decreto  in  argomento  ha  inteso  eliminare  il  periodo
transitorio  per  l'autorizzazione  iniziale, previsto dal precedente
decreto  ministeriale  11 marzo  2005,  relativamente al requisito di
disporre  di  un  sistema  di  gestione  della qualita' rilasciato da
organismi  di  certificazione  accreditati per i soggetti richiedenti
l'autorizzazione.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  l'iter
autorizzatorio  e  di  consentire  l'adempimento degli obblighi nuovi
previsti  dal  decreto,  le  condizioni  fissate all'art. 6, comma 4,
possono  ritenersi  soddisfatte  qualora  il centro tecnico, all'atto
della richiesta dell'autoriz-zazione, fornisca copia della domanda di
richiesta di certificazione di un sistema di gestione della qualita'.
Il  centro  tecnico dovra' essere in possesso di detta certificazione
entro  120  giorni  dalla  data  del  rilascio  dell'autorizzazione e
provvedera'  ad inviarne copia alla Camera di commercio competente ed
al Ministero. Cio' vale anche alle domande gia' presentate sulla base
del decreto ministeriale 11 marzo 2005.
  2.  In  considerazione  della  validita'  annuale del provvedimento
autorizzatorio,  tutti i centri tecnici, cosi' come definiti all'art.
4,  dovranno  presentare  alla  Camera di commercio competente, prima
della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda di rinnovo a cui
dovra'  essere  allegata  l'attestazione  di pagamento del diritto di
segreteria,  stabilito per il rinnovo annuale dell'autorizzazione dal
decreto  29 luglio  2005.  I  soggetti,  di  cui alle lettere c) e d)
dell'art.  4,  autorizzati  a  svolgere  interventi tecnici, dovranno
allegare alla domanda anche quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art.
7.
  3.   Al   fine   di   assicurare  continuita'  nella  gestione  dei
procedimenti  amministrativi  per  il  rilascio delle autorizzazioni,
nelle  more  dell'emanazione  del  provvedimento  di  cui all'art. 7,
comma 5,  del  decreto  in  argomento,  lo  svolgimento  dei corsi di
formazione  ed  il  rilascio  della  documentazione  che  attesti  il
possesso  dei  necessari  requisiti  di  conoscenza  tecnica,  potra'
continuare  ad  essere  espletato  secondo  le previsioni del decreto
ministeriale 11 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni. I
documenti   attestanti   il   possesso  dei  necessari  requisiti  di
conoscenza  tecnica,  rilasciati  ai tecnici ai sensi della normativa
previgente,  sono  considerati validi fino a sei mesi dall'emanazione
dei   provvedimenti   di  cui  all'articolo 7,  comma 5  del  decreto
ministeriale in argomento.
  4.  La  sorveglianza  di  cui  all'art.  13 verra' effettuata dalle
camere  di  commercio sia sui centri tecnici autorizzati per il primo
montaggio  e  attivazione,  sia su quelli autorizzati agli interventi
tecnici.  Detta  sorveglianza dovra' essere finalizzata, tra l'altro,
alla  verifica  del  corretto  utilizzo  delle  carte  tachigrafiche,
rilasciate  ai  centri  tecnici  ai  sensi  del  decreto ministeriale
23 giugno 2005, con particolare riguardo alle attivita' autorizzate.
  Tali  istruzioni sono volte a consentire l'applicazione del decreto
ministeriale  in  modo  completo  e  organico  ed assicurare cosi' ai
centri  tecnici,  anche  nelle more dell'emanazione dei provvedimenti
attuativi, le piu' ampie possibilita' operative.
    Roma, 18 gennaio 2008
                        Il direttore generale
                per la vigilanza e normativa tecnica
                              Mancurti