Iscrizione di varieta' di lino, barbabietola da zucchero e riso al registro nazionale delle varieta' di specie agrarie.(GU n.35 del 11-2-2008)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2007, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' di specie agrarie indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile
successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencata
varieta' di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle
prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2008
Il direttore generale: La Torre
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
ai sensi art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione
da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 38/1998.