MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 19 ottobre 2007 

Ingresso  gratuito  e  agevolato nelle sedi espositive dello Stato ai
cittadini della Confederazione svizzera.
(GU n.38 del 14-2-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                per il patrimonio storico, artistico
                        ed etnoantropologico
  Visto  il  decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, concernente
le   «Modifiche   al  regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale
11 dicembre  1997,  n.  507:  «Norme  per l'istituzione del biglietto
d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi
e giardini monumentali dello Stato»;
  Visto  in particolare l'art. 1, comma 7 del decreto ministeriale n.
239/2006  che  recita  «Ai  cittadini  di  Stati  non  facenti  parte
dell'Unione  europea,  si applicano, a condizione di reciprocita', le
disposizioni  sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e
sulle riduzioni di cui al comma 6»;
  Vista  la  nota in data 3 settembre 2007, con la quale il Gabinetto
del  Ministro  -  Ufficio del Consigliere Diplomatico ha trasmesso la
nota   verbale  dell'Ambasciata  della  Confederazione  Svizzera  del
24 luglio  2007,  relativa  alla proposta di accordo di «reciprocita»
con la Repubblica italiana, in materia di agevolazioni per l'ingresso
nelle  istituzioni  culturali  pubbliche  a  favore dei cittadini dei
rispettivi Paesi;
  Vista  la  nota  del  5 settembre  2007 del Gabinetto del Ministro,
Ufficio  del  Consigliere  Diplomatico,  con la quale ha trasmesso la
nota  verbale  del  Governo  italiano in data 31 luglio 2007 relativa
all'accoglimento della proposta dell'Ambasciata Svizzera, di cui alla
nota verbale del 24 luglio 2007;
  Considerato  che  le  note  verbali  dei due Paesi costituiscono un
accordo  tra  i  due  Governi,  stabilendo  «che  ai  cittadini delle
relative  parti  contraenti vengano concesse le stesse condizioni che
ai  cittadini  nazionali,  nei  limiti  consentiti  dalle  rispettive
legislazioni nazionali, in merito all'accesso a istituzioni culturali
pubbliche come musei, gallerie, siti archeologici o parchi e giardini
considerati   monumenti,  per  quanto  riguarda  i  prezzi  d'entrata
comprese le riduzioni speciali»;
                              Decreta:
  Ai   cittadini   della  Confederazione  svizzera  si  applicano  le
disposizioni  sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e
sulle   riduzioni   di  cui  al  comma 6,  dell'art.  1  del  decreto
ministeriale 20 aprile 2006, n. 239.
  Il  presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 19 ottobre 2007
                                     Il direttore generale: De Santis