CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di richieste di referendum popolari
(GU n.46 del 23-2-2008)

    Ai  sensi  degli  articoli  7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352,   si   annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione,  in  data  22 febbraio  2008 ha raccolto a verbale e dato
atto  della  dichiarazione  resa da 12 cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler
promuovere  una proposta di referendum popolare previsto dall'art. 75
della Costituzione sul seguente quesito:
    «Volete voi che siano abrogate:
      la  legge  25  febbraio  1987, n. 67, recante «Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria» limitatamente all'art.
9,  comma 6  il  cui  testo  letterale  e'  il seguente «Alle imprese
editrici  di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione
riportata  in  testata  risultino  essere  organi di partiti politici
rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e' corrisposto:
        a)  un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento
della  media  dei  costi  risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due
esercizi,  inclusi  gli  ammortamenti  e  comunque  non superiore a 1
miliardo  e  500  milioni  per  i  quotidiani  e  300  milioni  per i
periodici;
        b) un  contributo  variabile  calcolato  secondo  i parametri
previsti  dal precedente comma quinto per i quotidiani, ridotto ad un
sesto,  un  dodicesimo  o  un  ventiquattresimo rispettivamente per i
periodici   settimanali,  quindicinali  o  mensili,  per  i  suddetti
periodici  viene  comunque  corrisposto  un  contributo  fisso di 200
milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.»;
      la  legge  7 agosto  1990,  n.  250,  recante  «Provvidenze per
l'editoria   e   riapertura  dei  termini,  a  favore  delle  imprese
radiofoniche,  per  la  dichiarazione  di  rinuncia agli utili di cui
all'art.  9,  comma 2,  della  legge  25 febbraio  1987,  n.  67, per
l'accesso  ai  benefici  di  cui  all'art.  11  della  legge  stessa»
limitatamente  all'art.  11,  comma  10  il cui testo letterale e' il
seguente:  «A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di
quotidiani  o  periodici  che,  anche  attraverso  esplicita menzione
riportata  in  testata,  risultino  essere organi o giornali di forze
politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del
Parlamento  alla data di entrata in vigore della presente legge e che
nell'ultima   elezione   abbiano   conseguito  almeno  un  seggio  al
Parlamento europeo, e' corrisposto:
        a) un  contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento
della  media  dei  costi  risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due
esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2
miliardi  e  500  milioni  per  i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
        b) un  contributo  variabile,  calcolato  secondo i parametri
previsti  dal  comma 8,  per  i  quotidiani,  ridotto ad un sesto, un
dodicesimo  od  un  ventiquattresimo  rispettivamente per i periodici
settimanali,  quindicinali  o mensili; per i suddetti periodici viene
comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso
di tirature medie superiori alle 10.000 copie.»?»
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso lo studio
dell'avv.  Enrico  Grillo - via Roccatagliata Ceccardi n. 1 int. 14 -
16121 Genova.
    Ai  sensi  degli  articoli  7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352,   si   annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione,  in  data  22 febbraio  2008 ha raccolto a verbale e dato
atto  della  dichiarazione  resa da 12 cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler
promuovere  una proposta di referendum popolare previsto dall'art. 75
della Costituzione sul seguente quesito:
      «Volete  Voi  che sia abrogato il decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»?».
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso lo studio
dell'avv.  Enrico  Grillo - via Roccatagliata Ceccardi n. 1 int. 14 -
16121 Genova.
    Ai  sensi  degli  articoli  7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352,   si   annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione,  in  data  22 febbraio  2008 ha raccolto a verbale e dato
atto  della  dichiarazione  resa da 12 cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler
promuovere  una proposta di referendum popolare previsto dall'art. 75
della Costituzione sul seguente quesito:
      «Volete  Voi  che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69,
recante «Ordinamento della professione di giornalista»?».
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso lo studio
dell'avv.  Enrico  Grillo - via Roccatagliata Ceccardi n. 1 int. 14 -
16121 Genova.