GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008 

Propaganda elettorale esonero dell'informativa.
(GU n.58 del 8-3-2008)

                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Considerato  che  il  13  e 14 aprile 2008 si terra' una tornata di
consultazioni elettorali politiche e amministrative;
  Considerato  che  partiti,  movimenti politici, comitati promotori,
sostenitori  e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di
selezione   di   candidati  alle  elezioni,  di  comunicazione  e  di
propaganda   elettorale,  e  che  cio'  comporta  l'impiego  di  dati
personali  per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di
rappresentare  le  proprie  posizioni in relazione alle consultazioni
elettorali;
  Considerato  che  il  diritto  riconosciuto  a tutti i cittadini di
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale
(art.  49  Cost.)  deve  essere esercitato nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui
si  riferiscono  i  dati utilizzati, con particolare riferimento alla
riservatezza,  all'identita'  personale  e al diritto alla protezione
dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del codice;
  Considerato  che,  se  i  dati  sono raccolti presso l'interessato,
quest'ultimo   deve  essere  previamente  informato  in  ordine  alle
finalita',   alle   modalita'   e   alle  altre  caratteristiche  del
trattamento,  salvo  che  per gli elementi gia' noti alla persona che
fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del codice);
  Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato,
la  predetta  informativa  e'  resa  all'interessato  all'atto  della
registrazione  dei  dati o, quando e' prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del codice);
  Considerato   che  il  Garante  ha  il  compito  di  dichiarare  se
l'adempimento  all'obbligo  di  rendere l'informativa, da parte di un
determinato  titolare  del trattamento, comporta o meno un impiego di
mezzi  manifestamente  sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e
di  prescrivere  in  tal  caso eventuali misure appropriate (art. 13,
comma 5, lettera c) del codice);
  Visto il provvedimento generale di questa Autorita' del 7 settembre
2005  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n.
212  e  in  www.garanteprivacy.it,  doc.  web  n.  1165613),  le  cui
prescrizioni  si intendono qui integralmente richiamate, con il quale
sono  stati  indicati  i presupposti e le garanzie in base alle quali
partiti,   movimenti  politici,  comitati  promotori,  sostenitori  e
singoli  candidati  possono  utilizzare  lecitamente dati personali a
fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;
  Considerato  che  il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati
con  il  predetto  provvedimento  del 7 settembre 2005 opera anche in
relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;
  Considerato  che,  con  il richiamato provvedimento, i soggetti che
effettuano     propaganda    elettorale    sono    stati    esonerati
temporaneamente,  a  determinate  condizioni, dall'obbligo di fornire
previamente  l'informativa  ai  soggetti  interessati  al trattamento
(art. 13 del codice);
  Considerata   la   necessita'   di   esonerare  in  via  temporanea
dall'obbligo  di  informativa  di cui all'art. 13 del codice partiti,
movimenti   politici,   comitati  promotori,  sostenitori  e  singoli
candidati  che  trattano  dati  personali  per esclusiva finalita' di
selezione  di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di
propaganda  elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente
le menzionate consultazioni elettorali;
  Ritenuto   che,   applicando   i   principi  affermati  nel  citato
provvedimento  del  7 settembre  2005  a  proposito  dell'obbligo  di
informativa,  deve  ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli
interessati  esonerare  il soggetto che utilizza i dati per esclusivi
fini  di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere l'informativa,
sino   alla   data   del   31 luglio   2008;  cio',  con  riferimento
all'informativa  dovuta  a  persone cui si riferiscono dati personali
estratti  da  fonti  pubbliche  accessibili a chiunque, che non siano
contattate  da  chi  utilizza  i  dati  o  che  ricevano materiale di
propaganda   diverso  da  lettere  articolate  o  messaggi  di  posta
elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;
  Ritenuto   che,  decorsa  la  data  del  31 luglio  2008,  partiti,
movimenti   politici,   comitati  promotori,  sostenitori  e  singoli
candidati   possano   continuare  a  trattare  (anche  mediante  mera
conservazione)  i  dati  personali  raccolti  lecitamente  secondo le
modalita'  indicate  nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005,
per   esclusive  finalita'  di  selezione  di  candidati,  propaganda
elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno
gli interessati entro il 31 ottobre 2008, nei modi previsti dall'art.
13 del codice;
  Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati
promotori,   sostenitori   e  singoli  candidati  non  informino  gli
interessati  entro  il  predetto termine del 31 ottobre 2008 nei modi
previsti dall'art. 13 del codice, i dati dovranno essere cancellati o
distrutti;
  Rilevato  che  l'interessato  puo'  esercitare  i  diritti  di  cui
all'art.  7  del  Codice,  con  riferimento  ai quali il titolare del
trattamento e' tenuto a fornire un idoneo riscontro;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
                  Tutto cio' premesso, il Garante:
  a) ai   sensi  dell'art.  154,  comma 1,  lettera c),  del  codice,
prescrive  ai  titolari  di  trattamento  interessati  di adottare le
misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale
di  questa  Autorita'  del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente
provvedimento,  al  fine  di  rendere  il  trattamento  conforme alle
disposizioni vigenti;
  b) ai  sensi dell'art. 13, comma 5, del codice dispone che partiti,
movimenti   politici,   comitati  promotori,  sostenitori  e  singoli
candidati   possano   prescindere   dal  rendere  l'informativa  agli
interessati,  alle  condizioni  e nei limiti indicati in motivazione,
sino al 31 luglio 2008;
  c) dispone  che  copia  del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero  della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.
    Roma, 28 febbraio 2008

                            Il presidente
                              Pizzetti

                             Il relatore
                            Chiaravalloti

                       Il segretario generale
                             Buttarelli