DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2008 

Sospensione  del  sig.  Gianluca Rinaldin dalla carica di consigliere
regionale della regione Lombardia.
(GU n.62 del 13-3-2008)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio  territoriale  del  Governo di Milano
dell'8 febbraio  2008,  protocollo n. 8.1/198805672//Gab/Area II, con
la  quale  sono  stati  inviati  gli  atti  trasmessi  dal  Tribunale
ordinario  di Milano, ivi indicati, relativi al fascicolo processuale
n.  9653/06  R.G.  GIP,  a  carico del consigliere regionale Gianluca
Rinaldin  ed  altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata
legge n. 55/1990;
  Vista  l'ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari
emessa   dal  GIP  presso  il  Tribunale  ordinario  di  Milano,  del
2 febbraio  2008  per i reati di cui agli articoli 110, 61, n. 2, 48,
479,  640-bis,  319,  319-bis,  81  cpv. e 640 cpv. del codice penale
nonche'  per il reato di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.
195;
  Considerato  che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che la
sospensione  di  diritto dalle cariche di «... consigliere regionale»
consegue,  altresi',  quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione
della  misura  coercitiva  della  custodia  cautelare  degli  arresti
domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;
  Considerato  che  tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi  operati  dall'art.  274 del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267,  recante  il  testo unico sull'ordinamento degli enti
locali,   e'   tuttora  applicabile  nei  confronti  dei  consiglieri
regionali,  come  ritenuto  dalla  Suprema  corte di cassazione nella
sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
  Rilevato,  pertanto,  che dalla data del 2 febbraio 2008 decorre la
sospensione  prevista  dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge
n. 55/1990;
  Attesa  la  necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in
radice  l'applicabilita'  degli  articoli 7  e 8 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, come
sottolineato  anche  nella  citata  sentenza  della  Suprema Corte di
Cassazione n. 17020/2003;
  Sentiti  il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
ed il Ministro dell'interno;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  2 febbraio  2008 e' accertata la sospensione del
sig.  Gianluca  Rinaldin  dalla carica di consigliere regionale della
regione  Lombardia,  ai  sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge
19 marzo 1990, n. 55.
  In  caso  di  revoca  del  provvedimento  giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
    Roma, 5 marzo 2008
                                                 Il Presidente: Prodi