MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2008 

Riconoscimento,  al  sig.  Renda  Michele,  di  titolo  professionale
comunitario,  ai  fini  dell'accesso e dell'esercizio in Italia della
professione di avvocato.
(GU n.115 del 17-5-2008 - Suppl. Ordinario n. 128)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  VISTI  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  VISTO  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione
della  direttiva  n. 89/48/CEE  del  21  dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  VISTO  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  VISTO  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di avvocato;
  VISTA  l'istanza del sig. RENDA Michele, cittadino italiano, nato a
Erice  il  30.04.1978,diretta  ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del
sopra  indicato  decreto  legislativo, cosi' come modificato dal D.M.
n. 277/03,  il  riconoscimento  del titolo professionale di "Abogado"
conseguito  in  Spagna  ai  fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di "Avvocato";
  CONSIDERATO che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
"Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l'"Universita' Cattolica
del  Sacro  Cuore"  in  data  08.10.2002  e che detto titolo e' stato
omologato  con  il  corrispondente titolo accademico spagnolo in data
13.04.07 dal Ministerio de Educacion y Ciencia";
  CONSIDERATO  che  e'  iscritto all'"Illustre Colegio de Abogados de
Madrid" dal 18.10.2007;
  PRESO  ATTO  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto
pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani come attestato in
data 12.11.2004;
  AI  SENSI  dell'  art. 12  punto  8  del  decreto legislativo sopra
menzionato,  come  sopra modificato, trattandosi di titolo identico a
quello  su  cui  e'  stato  provveduto con precedente decreto, non e'
stata sentita la Conferenza di servizi;
  CONSIDERATO  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  VISTO  l'art. 6  n. 1  del  decreto  legislativo  n. 115/92,  sopra
indicato;

                               DECRETA

  Art. 1 - Al sig. RENDA Michele, cittadino italiano, nato a Erice il
30.04.1978,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di  cui  in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
"Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.

  Art. 2  -  Il  riconoscimento  di  cui  al  precedente  articolo e'
subordinato  al superamento di una prova attitudinale scritta e orale
da  svolgersi  in  lingua  italiana. Le modalita' di svolgimento sono
indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.

ALLEGATO A

  a)   il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
  b)  La  prova  orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso
pratico  su  una  materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura
civile,    diritto    procedura    penale,   diritto   amministrativo
(processuale);  2) elementi su una materia a scelta del candidato tra
le  seguenti:  diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo
(sostanziale);    3)    elementi   di   deontologia   e   ordinamento
professionale.
  c)   La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
  Roma, 16 aprile 2008.
                               p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO