AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 marzo 2008 

Diffida  alla  societa'  Vodafone  Omnitel  N.V.  ad  astenersi dalla
sospensione  dell'interconnessione  diretta con la rete di H3G S.p.a.
(Deliberazione n. 16/08/CIR).
(GU n.71 del 25-3-2008)

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 12 marzo 2008;
  Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249 («Istituzione dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo»), e, in particolare, il suo art.
1, comma 6, lettera a), n. 9;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il
Codice delle comunicazioni elettroniche;
  Vista la delibera n. 148/01/CONS, recante «Adozione del regolamento
concernente  la  risoluzione  delle  controversie  tra  organismi  di
telecomunicazioni»;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato   con   delibera  n.  316/02/CONS  del  9 ottobre  2002,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  delibera  n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, concernente
«Revisione  e  meccanismi  di  programmazione  dei  prezzi massimi di
terminazione  praticati  dagli  operatori di rete mobile notificati e
regolamentazione  dei  prezzi  delle  chiamate fisso-mobile praticati
dagli operatori di rete fissa notificati»;
  Vista  la  delibera  n.  3/06/CONS  del  12 gennaio  2006,  recante
«Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili
(mercato  n.  16  fra quelli identificati dalla raccomandazione della
Commissione  europea  n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del
mercato,  valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo
potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»;
  Vista   la   delibera  n.  29/07/CIR  del  3 aprile  2007,  recante
«Definizione  della  controversia H3G S.p.A./Vodafone Omnitel N.V. in
materia  di  tariffe  di terminazione su rete mobile» con la quale si
rigettava  l'istanza  di  H3G,  riconoscendo infondate le pretese ivi
avanzate  e  valido  e  vincolante  tra  le  parti  l'Addendum con le
relative condizione economiche;
  Vista  la nota della societa' Vodafone Omnitel N.V. del 29 febbraio
2008  recante  «Controversia  con  la  societa'  H3G» con la quale si
segnalano  all'Autorita' alcune problematiche relative all'esecuzione
del   contratto   di   interconnessione  in  essere  con  H3G  emerse
successivamente  all'adozione  della  delibera  n.  29/07/CIR nonche'
l'intenzione  di Vodafone, a fronte del mancato pagamento da parte di
H3G di circa 117 milioni di euro, di avvalersi della facolta', di cui
all'art.  16.2  del citato Contratto, di sospendere la prestazione di
interconnessione  diretta  delle chiamate originate da rete H3G sulla
propria rete;
  Vista  l'ulteriore  nota  della  societa' Vodafone Omnitel N.V. del
29 febbraio  2008  recante «Modifica del prezzo di terminazione sulla
rete  di  H3G» con la quale Vodafone, inter alfa, comunica ad H3G, ed
in  copia all'Autorita', la summenzionata intenzione di sospendere il
servizio  di  interconnessione,  precisando  che, ai sensi del citato
art. 16, tale sospensione avrebbe avuto effetto decorsi 15 giorni dal
ricevimento della summenzionata nota;
  Vista l'istanza della societa' H3G del 7 marzo 2008 con la quale si
chiede all'Autorita': a) di adottare nei confronti di Vodafone misure
provvisorie  e urgenti ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice; b)
di inibire a Vodafone la sospensione del servizio di Interconnessione
diretta  ed  infine, c) di adottare, ai sensi degli articoli 23 e 42,
comma 5, del Codice e degli articoli 3 e ss. del Regolamento adottato
con  delibera n. 148/01/CONS, una decisione vincolante che accerti il
diritto  di H3G di fruire dell'interconnessione diretta della propria
rete con quella di Vodafone;
  Vista la nota della societa' Vodafone Omnitel N.V. del 7 marzo 2008
recante  «Nostra  nota  del  29 febbraio  u.s.  (prot. 24/TLC/2008) -
Sospensione  cautelativa  per inadempimento» con la quale si comunica
la  disponibilita'  a  concordare  con H3G le modalita' opportune per
garantire  agli  utenti  finali  di  usufruire dei servizi telefonici
mediante il reinstradamento del traffico di transito;
  Vista  la  nota  della  Direzione  reti  e servizi di comunicazione
elettronica  del  10 marzo  2008  prot.  n.  13350,  con  la quale si
convocano  con  urgenza  le  societa'  H3G e Vodafone in audizione il
giorno  11 marzo  2008  al  fine  di  acquisire  tutti  gli  elementi
informativi relativi alle questioni prospettate nella predette note e
di  prevenire  l'eventuale adozione di misure ultimative suscettibili
di  creare  effetti  gravemente  pregiudizievoli alla continuita' dei
servizi offerti ai clienti finali;
  Vista la nota della societa' H3G dell'11 marzo 2008 recante «Vostra
nota  del 7 marzo 2008 prot. 26/TLC/2008» con la quale si rappresenta
la  complessita' di un'eventuale interconnessione in transito su rete
terza  e  la  conseguente  diminuzione  della  qualita'  del servizio
telefonico fornito all'utenza finale;
  Sentite  le  parti  in  contraddittorio  in  data 11 marzo 2008 per
chiarimenti sulle circostanze comunicate nelle predette note;
  Ritenuta  la propria competenza a definire, con atto vincolante, la
controversia  instaurata  da  H3G  con  l'istanza  del  7 marzo 2008,
fissando  altresi'  l'udienza  delle  societa' H3G e Vodafone innanzi
alla  Commissione Infrastrutture e Reti in data 9 aprile 2008, previo
esperimento  del  tentativo  di  conciliazione  ai sensi dell'art. 6,
comma 1 del regolamento di risoluzione delle controversie di cui alla
delibera n. 148/01/CONS;
  Considerato che l'Autorita' in virtu' dei poteri di cui all'art. 42
del  Codice  delle  Comunicazioni  Elettroniche, e nel perseguire gli
obbiettivi  sostanziali di cui all'art. 13 del medesimo e' chiamata a
garantire  la  completa  interoperabilita'  dei  servizi  e la tutela
dell'utenza;
  Considerato  che,  l'Autorita',  nello  svolgimento  delle  proprie
funzioni,  ai  sensi  della  citata  legge  n. 481, art. 2, comma 20,
lettera e),   puo'   adottare,   nell'ambito   della   procedura   di
composizione  delle  controversie, provvedimenti temporanei diretti a
garantire la continuita' dell'erogazione del servizio;
  Considerato  che  l'Autorita'  si  riserva ulteriori valutazioni in
ordine  all'ottemperanza  della  delibera  n. 29/07/CIR e che in ogni
caso  le  parti  possono  avvalersi  degli  strumenti di tutela anche
cautelare previsti dall'ordinamento;
  Udita  la  relazione  del  Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai
sensi  dell'art.  29  del  Regolamento  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita';

                              Diffida:
la societa' Vodafone Omnitel N.V., con sede in piazza SS. Apostoli n.
81  -  00187  Roma,  ad astenersi, nelle more della definizione della
controversia   di   cui  in  premessa,  sulla  quale  la  Commissione
infrastrutture  reti  si  pronuncera' nell'udienza del 9 aprile p.v.,
dal  procedere  alla  sospensione  della prestazione del servizio di'
interconnessione diretta della propria rete con quella di H3G.
  L'inottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  al  punto precedente
integra   la   violazione  sanzionata  dall'Autorita'  in  attuazione
dell'art.  98,  comma 11,  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.
  La  presente  delibera e' notificata alla societa' Vodafone Omnitel
N.V., Direzione affari pubblici e legali, piazza SS. Apostoli n. 81 -
00187,   Roma,  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
  Ai  sensi  dell'art.  9  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella
giurisdizione   esclusiva   del   giudice  Amministrativo.  Ai  sensi
dell'art.  21  della  legge  6 dicembre  1971,  n.  1034 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  il termine per ricorrere avverso il
presente  provvedimento  e'  di  sessanta  giorni  dalla notifica del
medesimo. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva
ed inderogabile al Tribunale amministrativo del Lazio.
    Napoli, 12 marzo 2008

                            Il presidente
                              Calabro'

                       Il commissario relatore
                              D'Angelo