MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

DECRETO 31 gennaio 2008 

Integrazioni  al  decreto  22  marzo  2006,  concernente programmi di
istruzione  e  formazione  da  effettuarsi  nei  Paesi  d'origine dei
cittadini extracomunitari.
(GU n.73 del 27-3-2008)

               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

                           di concerto con

                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto  l'art.  23,  commi 3  e 4, del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n.   286  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero»  e successive modificazioni, in cui si prevedono titoli di
prelazione  ai  fini  della  chiamata al lavoro per gli stranieri che
abbiano   partecipato   alle  attivita  di  istruzione  e  formazione
professionale  nei  Paesi d'origine secondo le modalita' previste nel
regolamento di attuazione al testo unico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 34, comma 1, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  cosi'  come  sostituito
dall'art.  29  del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
2004,  n. 334, che prevede che «con decreti del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni,  sono  fissate  le  modalita'  di predisposizione e di
svolgimento   dei   programmi   di  formazione  e  di  istruzione  da
effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi del citato art. 23, comma 1,
del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 22 marzo 2006, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  159  dell'11 luglio  2006,  recante
«Svolgimento  dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi
nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari»;
  Considerato che con legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in
legge  del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministeri, tra le altre sono state
trasferite  al  Ministero  della  solidarieta'  sociale  le  funzioni
attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali in
materia  di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari e neocomunitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  solidarieta'  sociale del
9 marzo   2007  di  costituzione  del  comitato  di  valutazione  dei
programmi  di  istruzione  e  formazione  da  effettuarsi  nei  Paesi
d'origine dei cittadini extracomunitari;
  Ritenuto  di  dover  integrare  l'indicazione  delle  modalita'  di
finanziamento   dei   programmi  e  l'espressa  specificazione  della
gratuita'  dei  corsi  tra  i requisiti minimi dei programmi previsti
dall'art. 6 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, come
previsto  dal  citato  art.  34,  comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394/1999, espressa nella seduta del 20 dicembre
2007;
                              Decreta:
  Al  decreto  interministeriale  del 22 marzo 2006, all'art. 6, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1,  dopo  la  lettera e)  e'  aggiunta  la  seguente
lettera:
    «f):  le  fonti  di  finanziamento  che saranno utilizzate per lo
svolgimento  delle  attivita',  con  espressa esclusione di qualsiasi
onere, totale o parziale, a carico dei lavoratori dei Paesi d'origine
che partecipano alle attivita' formative.»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
    «2.   In   mancanza  di  almeno  uno  dei  requisiti  di  cui  al
comma precedente,   il   programma   presentato   sara'   considerato
inammissibile  ed  il comitato di cui al successivo art. 8 non potra'
procedere alla valutazione di merito».
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 31 gennaio 2008

               Il Ministro della solidarieta' sociale
                               Ferrero

                Il Ministro della pubblica istruzione
                               Fioroni

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 261