MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2008 

Differimento  di efficacia del decreto 24 gennaio 2008, relativo alle
comunicazioni  obbligatorie  dovute  dagli  armatori  agli  uffici di
collocamento della Gente di mare.
(GU n.81 del 5-4-2008)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  24 gennaio  2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
19 febbraio 2008;
  Considerato che occorre consentire agli armatori e alle societa' di
armamento l'adeguamento delle procedure informatiche;
  Ritenuto,    pertanto,   di   dover   differire   l'efficacia   del
provvedimento ad altra data;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 24 gennaio 2008 concernente le comunicazioni obbligatorie
degli  armatori  e  delle  societa'  di  armamento  e' sostituito dal
seguente:  «Le  disposizioni contenute nel presente decreto diventano
efficaci dal 1° agosto 2008».
    Roma, 31 marzo 2008
                                                 Il Ministro: Damiano