MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2008 

Iscrizione  della  varieta'  di  frumento  tenero Vallese al relativo
registro nazionale.
(GU n.82 del 7-4-2008)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006 ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
della varieta' di frumento tenero denominata PSV611/13;
  Vista  la  richiesta del costitutore del 4 aprile 2007 con la quale
si chiede la modifica della denominazione da PSV611/13 a Vallese;
  Considerato  che  la  denominazione  Vallese  e'  stata  oggetto di
pubblicazione sul Bollettino delle varieta' vegetali" n. 3 del 2007 e
che  non  sono  state  presentate obiezioni all'utilizzazione di tale
denominazione;
  Considerato pertanto concluso l'esame della denominazione proposta;
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973,  n. 1065, e' iscritta, nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della iscrizione medesima, la sotto riportata varieta', la
cui  descrizione  e  i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero:

                           FRUMENTO TENERO

               ---->  Vedere tabella a pag. 38  <----
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 25 marzo 2008
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio