BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008 

Disposizioni di vigilanza Banche di garanzia collettiva dei fidi.
(GU n.89 del 15-4-2008)

                          LA BANCA D'ITALIA
1. Premessa.
  Nell'ambito  dell'attivita'  di  finanziamento  delle imprese, e in
particolare  di  quelle  di  piccola e media dimensione, il ruolo dei
consorzi  di  garanzia  collettiva  dei  fidi  (confidi)  consente di
ridurre  i  costi  dell'informazione  sui  soggetti  da affidare ed i
rischi per i casi di inadempimento.
  L'art.  13  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 («legge confidi»), ha introdotto
una  riforma  generale  della disciplina dei confidi, prevedendo, tra
l'altro,  la  possibilita'  per  i  medesimi  di assumere la veste di
banche cooperative.
  L'assunzione della veste di banca rileva ai fini del riconoscimento
delle  garanzie  dei  confidi nell'ambito delle nuove disposizioni di
vigilanza prudenziale per le banche, con particolare riferimento alla
disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito 1).
           1)  Circolare  della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre
          2006  (Nuove  disposizioni  di vigilanza prudenziale per le
          banche).
2. Fonti normative e disposizioni applicabili.
  La  legge  confidi  configura le banche di garanzia collettiva come
una  categoria  di banche costituite in forma di societa' cooperativa
che,   in   base   al  proprio  statuto,  esercitano  prevalentemente
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci e a cui
si  applicano, in quanto compatibili, talune disposizioni dettate dal
testo  unico  bancario  per  le  banche  di credito cooperativo. Tale
circostanza e altri indici desumibili dalla disciplina dell'attivita'
di  garanzia collettiva inducono a ritenere che dette banche siano da
ricondurre  alla  categoria  delle  societa' cooperative a mutualita'
prevalente.
  Alle  banche  di  garanzia  collettiva  si  applicano  le  seguenti
disposizioni dell'art. 13 della legge confidi:
    il  comma 29,  recante  norme di carattere generale in materia di
forma   giuridica,  denominazione  e  operativita'  delle  banche  di
garanzia collettiva;
    il  comma 30,  che  dichiara  applicabili, in quanto compatibili,
talune  disposizioni  dello stesso art. 13 (commi da 5 a 11 e da 19 a
28) 2) e del TUB (articoli da 33 a 37;
           2)  Il  comma 28  e' stato abrogato dall'art. 11, comma 7,
          del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con
          modifiche,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80; i commi 25,
          26  e  27 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 880, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    il  comma 31,  che  attribuisce  alla Banca d'Italia il potere di
dettare  disposizioni  di attuazione della stessa legge, tenuto conto
delle  specifiche  caratteristiche operative delle banche di garanzia
collettiva;
    i  commi 5  e  6,  concernenti  l'uso  di  denominazioni riferite
all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi;
    il  comma 7,  che  dichiara  applicabile,  in quanto compatibile,
l'art. 145 del TUB (concernente la procedura sanzionatoria);
    i commi 8, 9, 10 e 11, nei quali sono individuate le categorie di
soggetti  che  possono  costituire  il  confidi  ovvero parteciparvi,
nonche'  di  quelli  che  possono sostenerne l'attivita' senza essere
consorziati o soci;
    i commi da 19 a 24, concernenti la devoluzione e la contribuzione
ai  Fondi  di  garanzia  interconsortile o, in mancanza, al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche' il trattamento fiscale dei
relativi contributi.
  Le disposizioni del TUB richiamate dalla «legge confidi» riguardano
i   seguenti   profili  della  disciplina  delle  banche  di  credito
cooperativo:
    la  forma  giuridica, il valore nominale delle azioni e la nomina
degli  organi  sociali  (art.  33,  commi 1, 3 e 4 fatto salvo quanto
stabilito dal comma 10 dell'art. 13 della legge confidi;
    i soci (art. 34);
    l'esercizio  del  credito prevalentemente a favore dei soci (art.
35,  comma 1)  e  la  disciplina  statutaria,  sulla base dei criteri
fissati  dalla  Banca  d'Italia, delle attivita', delle operazioni di
impiego  e  di  raccolta  e  della  competenza territoriale (art. 35,
comma 2);
    le fusioni con banche di diversa natura (art. 36);
    la ripartizione degli utili (art. 37).
  Tenuto  conto  delle  specifiche  caratteristiche  operative  delle
banche di garanzia collettiva, salvo quanto diversamente disposto dal
presente  provvedimento,  alle  medesime  si  applicano,  oltre  alla
disciplina  stabilita  in  via  generale  per  le banche, le seguenti
disposizioni previste per le banche di credito cooperativo dal Titolo
VII,   Capitolo   1,  della  Circolare  n.  229  del  21 aprile  1999
(Istruzioni di Vigilanza per le banche):
    attivita' esercitabili (Sezione III, paragrafo 3). Possono essere
stipulati  contratti  derivati  su crediti 3) solo se tali operazioni
realizzano  il  trasferimento  del rischio di credito relativo a soci
della  banca  4).  Rimane  in  ogni  caso  esclusa la possibilita' di
assumere   posizioni   speculative   nell'ambito   di   attivita'  di
negoziazione;
           3) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le
          banche,  Titolo  II,  Capitolo  2,  Parte prima, Sezione I,
          paragrafo 3.
           4)  In  relazione  all'eventuale operativita' nel comparto
          dei  derivati creditizi si richiamano le disposizioni della
          Banca  d'Italia  dell'aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 93
          del 21 aprile 2006.
    partecipazioni detenibili (Sezione III, paragrafo 4);
    deleghe in materia di erogazione del credito (Sezione IV);
    destinazione  degli  utili (sezione V) 5). Peraltro, in forza del
combinato  disposto  dei  commi 19  e  30  dell'art.  13 della «legge
Confidi», non si applica alle banche di garanzia collettiva l'obbligo
di  corrispondere  ai  fondi  mutualistici  per  la  promozione  e lo
sviluppo della cooperazione una quota degli utili annuali pari al 3%.
           5)  Relativamente  al  trattamento a fini di vigilanza dei
          ristorni   si   fa   riferimento   a  quanto  previsto  dal
          provvedimento   della   Banca  d'Italia  dell'aprile  2002,
          pubblicato  nel Bollettino di vigilanza n. 4/2002, pag. 3 e
          ss.
3. Denominazione.
  La  denominazione  sociale  delle  banche  di  garanzia  collettiva
contiene  l'espressione  «confidi»,  «garanzia collettiva dei fidi» o
entrambe.  Le  banche  diverse  da  quelle di garanzia collettiva non
possono  fare uso delle predette espressioni ovvero di altre parole o
locuzioni  idonee  a  trarre  in  inganno  sulla  legittimazione allo
svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi 6).
           6) Art. 13, commi 5, 6 e 29, della legge confidi.
  In  relazione  al  carattere  «locale»  di  tali  banche  (cfr.  il
paragrafo  5. «Competenza territoriale»), esse adottano nella propria
denominazione   riferimenti  utili  a  identificare  la  banca  nelle
specifiche aree di mercato in cui la stessa opera.
4. Forma giuridica e azioni.
  Le  banche  di  garanzia  collettiva adottano la forma giuridica di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
  Il  capitale  sociale  e'  formato da un numero variabile di azioni
nominative;  nello statuto e' indicato il valore nominale di ciascuna
azione  che  non  puo' essere inferiore a 25 euro ne' superiore a 500
euro 7).
           7)  Art.  33,  comma 4  del  TUB,  cosi'  come  modificato
          dall'art.  4,  comma 2, lettera e), del decreto legislativo
          n. 213/1998.
  Le  banche  di  garanzia  collettiva non possono erogare prestiti e
rilasciare  garanzie  su  proprie  azioni;  a  tali banche e' inoltre
vietato compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.
  Lo  statuto  disciplina  i limiti all'acquisto di azioni proprie in
conformita'  con  quanto  previsto  dal codice civile. A salvaguardia
dell'integrita'   del  patrimonio  della  banca,  le  azioni  proprie
detenute non devono eccedere il 10% del capitale sociale.
5. Competenza territoriale.
  Le  banche  di  garanzia collettiva indicano nel proprio statuto la
zona  di competenza territoriale, entro la quale acquisiscono i soci,
assumono   rischi   nei   confronti   della   clientela  e  aprono  o
trasferiscono le succursali 8).
           8) Le banche di garanzia collettiva non possono installare
          sportelli  automatici A.T.M. fuori della zona di competenza
          territoriale.  Non sono soggetti a limitazione territoriale
          i «Points of sale - P.O.S.».
  La  zona di competenza territoriale ricomprende la provincia in cui
la banca ha la sede legale e le province ad essa limitrofe.
  Possono  essere  previste sedi distaccate, caratterizzate dal fatto
che   sono  insediate  in  province  non  ricomprese  nella  zona  di
competenza  territoriale  come  sopra descritta. Tali province devono
essere  nominativamente  indicate  nello  statuto  9). In tal caso la
competenza  territoriale della banca si estende alla provincia in cui
e' insediata la sede distaccata.
           9) Il relativo procedimento amministrativo e' disciplinato
          dal  Provvedimento  del  Governatore  del 23 marzo 2007, n.
          311041  (pubblicato nel Bollettino di Vigilanza della Banca
          d'Italia n. 3/2007, pag. 21 e ss.).
  Per l'apertura di sedi distaccate e' necessario che la banca:
    abbia  posto in essere nella nuova provincia una rete di rapporti
con  clientela  ivi  residente o operante e abbia raccolto almeno 200
adesioni da parte di nuovi soci;
    sia   in   linea  con  la  disciplina  in  materia  di  requisiti
patrimoniali;
    abbia  una  situazione  organizzativa ed un sistema dei controlli
interni  adeguati,  in  relazione  ai rischi connessi alle differenti
caratteristiche della nuova piazza di insediamento.
  In relazione alla realizzazione di operazioni di concentrazione, la
Banca  d'Italia  puo'  autorizzare una banca di garanzia collettiva a
estendere  la  propria  zona di competenza territoriale alle province
rientranti  nella  zona  di  competenza  territoriale delle banche di
garanzia collettiva partecipanti alle operazioni stesse.
6. Fondi interconsortili di garanzia.
  Le  banche  di  garanzia  collettiva  indicano  nel proprio statuto
l'eventuale  adesione  a  fondi di garanzia interconsortile destinati
alla prestazione di contro-garanzie e co-garanzie ai confidi 10).
           10) Art. 13, comma 20, della legge confidi.
7. Soci e sostenitori.
  Possono  essere soci delle banche di garanzia collettiva le piccole
e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le
imprese   artigiane   e  agricole,  come  definite  dalla  disciplina
comunitaria  in  materia  di  aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese 11).
           11) Art. 13, commi 1, 8 e 9, della legge confidi.
  Rientrano  nelle  predette  categorie  le imprese aventi, a livello
individuale o consolidato:
    meno di 250 occupati, e
    un  fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro 12).
           12)  Cfr.  art.  2  del  decreto  del  18  aprile 2005 del
          Ministro  delle  attivita' produttive, recante «Adeguamento
          alla  disciplina  comunitaria dei criteri di individuazione
          di  piccole  e  medie  imprese»,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  238  del  12  ottobre  2005, attuativo della
          raccomandazione  della  Commissione  europea n. 2003/361/CE
          del 6 maggio 2003.
  Possono  essere  soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi
professionali  e  le  associazioni professionali, sempre che svolgano
un'attivita'  economica  e  rispettino i limiti dimensionali relativi
alle PMI.
  Possono  partecipare  alle  banche  di  garanzia  collettiva  anche
imprese  di  maggiori  dimensioni  rientranti nei limiti dimensionali
determinati  dall'Unione  Europea  ai fini degli interventi agevolati
della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole
e  medie  imprese; tale categoria di soci non puo' rappresentare piu'
di un sesto del numero totale dei soci.
  Possono diventare soci e clienti di banche di garanzia collettiva i
soggetti   residenti,   aventi  sede  o  operanti  con  carattere  di
continuita'  13)  nella  zona di competenza territoriale delle banche
medesime.  Per  le  persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione
della  sede  legale,  della  direzione, degli stabilimenti o di altre
unita' operative 14).
           13)   La   condizione   dell'«operare   con  carattere  di
          continuita'   nella  zona  di  competenza  territoriale  e'
          soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un «centro
          di interessi» per l'aspirante socio. Tali interessi possono
          sostanziarsi   sia   nello  svolgimento  di  una  attivita'
          lavorativa  propriamente  detta  (ad  esempio, attivita' di
          lavoro  dipendente  o  autonomo che si avvalgono di stabili
          organizzazioni  ubicate  nella zona di competenza medesima)
          sia   nell'esistenza  di  altre  forme  di  legame  con  il
          territorio,  purche'  di  tipo essenzialmente economico (ad
          esempio,  la  titolarita' di diritti reali su beni immobili
          siti nella zona di competenza territoriale della banca).
           14)  Nel rispetto di tali requisiti, le banche di garanzia
          collettiva  possono  acquisire soci residenti o aventi sede
          in  Paesi  esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti
          nella propria zona di competenza territoriale.
  Le  banche  possono  prevedere  nel  proprio  statuto limitazioni o
riserve  a  favore  di  particolari categorie di soggetti tra i quali
esse  intendono  acquisire  i  propri  soci.  In  ogni caso le banche
adottano  politiche  aziendali  tali  da favorire l'ampliamento della
compagine  sociale;  di cio' tengono conto nella determinazione della
somma  che  il  socio  deve  versare  oltre  all'importo dell'azione,
secondo  quanto  previsto  dall'art. 2528, comma 2, del codice civile
(cd. sovrapprezzo azione).
  Il numero dei soci non puo' essere inferiore a 200 e ogni socio non
puo'  possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a
50.000 euro 15).
           15) Cfr. art. 34, comma 4, TUB.
  L'ammissione  e il recesso dei soci sono regolati dal TUB 16) e dal
diritto comune applicabile alle societa' cooperative.
           16)  Cfr.  art. 30, comma 5, TUB, richiamato dall'art. 34,
          comma 6, TUB.
  Fermi  restando i casi previsti dall'ordinamento, lo statuto indica
le  altre  ipotesi  in  cui  il  socio puo' esercitare la facolta' di
recesso.  In  questa  ipotesi,  lo  statuto prevede che il recesso e'
subordinato  a  una  deliberazione dell'organo di amministrazione che
viene  adottata tenendo conto della situazione economico-patrimoniale
della banca.
  Sempre  al  fine  di  garantire  certezza  nei rapporti sociali, lo
statuto  indica  i  casi  di  esclusione  dei soci in modo tassativo,
evitando  previsioni  generiche  e  indeterminate. In tale ambito, lo
statuto  prevede tra le cause di esclusione l'ipotesi in cui il socio
sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto
sociale e a quelle assunte quale cliente della banca.
  Gli  enti  pubblici  e  privati e le imprese di maggiori dimensioni
prive  dei  requisiti  per  essere soci possono sostenere l'attivita'
delle  banche di garanzia collettiva attraverso contributi e garanzie
non  finalizzati  a  singole  operazioni; essi non divengono soci ne'
fruiscono  delle  attivita' sociali, ma i loro rappresentanti possono
partecipare  agli organi elettivi delle banche di garanzia collettiva
con  le  modalita'  stabilite  dagli statuti, purche' la nomina della
maggioranza   dei   componenti  di  ciascun  organo  resti  riservata
all'assemblea dei soci 17).
           17) Cfr. art. 13, comma 10, della legge.
8. Operativita' prevalente.
  Lo  statuto  delle  banche  di  garanzia  collettiva prevede che le
stesse  esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi; quest'ultima e' rappresentata dall'utilizzazione di risorse
provenienti   in  tutto  o  in  parte  dalle  imprese  socie  per  la
prestazione  mutualistica  e  imprenditoriale  di  garanzie  volte  a
favorirne  il  finanziamento  da  parte  delle  banche  e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario.
  Lo  statuto  indica  le  modalita'  con  cui  la banca intende dare
attuazione al principio della «prevalenza» 18).
           18)  Cfr.  art. 13, comma 29, della legge confidi, secondo
          cui  le  banche  di garanzia collettiva, in base al proprio
          statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
          collettiva  in  favore  di  soci. Tale requisito assorbe la
          previsione   di   cui   all'art.   35   del   TUB  relativa
          all'operativita' prevalente nei confronti dei soci da parte
          delle banche di credito cooperativo.
  Tale  principio e' rispettato quando dall'ultimo bilancio approvato
risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:
    1) RGCF " 50% TR;
    2) AGCF " 50% TA,
dove:
    RGCF  rappresenta l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attivita'
di  garanzia  collettiva  dei  fidi  e  dalle  attivita'  connesse  e
strumentali;
    AGCF  rappresenta  l'ammontare nominale delle garanzie collettive
dei fidi;
    TR rappresenta il totale dei ricavi;
    TA e' il totale dell'attivo.
  La  Banca  d'Italia  puo'  autorizzare,  per  periodi  determinati,
singole banche di garanzia collettiva a una operativita' prevalente a
favore  di  soggetti  diversi dai soci, unicamente qualora sussistano
ragioni di stabilita'.
9.  Operativita'  con  non  soci  e  fuori  della  zona di competenza
territoriale.
  Lo  statuto  delle  banche  di  garanzia  collettiva prevede che le
esposizioni  19)  non destinate ai soci sono assunte nei confronti di
soggetti  che  siano  comunque  residenti  o  operanti  nella zona di
competenza territoriale.
           19)  Si  fa  riferimento  alle esposizioni, considerate al
          valore  di  bilancio,  cosi' come definite dalla disciplina
          dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito,
          metodologia  standardizzata  (Titolo  II, Capitolo 1, delle
          Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche);
          vi  rientrano, quindi - oltre ai finanziamenti - le azioni,
          le  obbligazioni, i prestiti subordinati sottoscritti, ecc.
          Alle  operazioni  fuori  bilancio si applicano i fattori di
          conversione   indicati  nella  disciplina  sul  rischio  di
          credito    per    la    quantificazione   dell'«equivalente
          creditizio»  (Titolo  II,  Capitolo 1, Parte prima, Sezione
          VII,  delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per
          le banche). Per le finalita' della presente disciplina sono
          inclusi  i titoli del portafoglio di negoziazione a fini di
          vigilanza.  E'  escluso  il margine disponibile su linee di
          credito.
  Lo  statuto  puo'  prevedere  che una quota non superiore al 5% del
totale  delle  esposizioni  sia  assunta  al  di  fuori della zona di
competenza territoriale 20)
           20)  Entro  il limite indicato («plafond dell'operativita'
          fuori  zona»)  sono  contenute  tutte le esposizioni «fuori
          zona».
  Non rientrano nel limite della competenza territoriale:
    le esposizioni nei confronti di intermediari vigilati 21);
           21)  Cfr.  Titolo  II, Capitolo 1, Parte prima, Sezione I,
          paragrafo   3,   delle   Nuove  disposizioni  di  vigilanza
          prudenziale per le banche.
    le esposizioni a ponderazione zero 22).
           22)  Si  fa  riferimento  alle esposizioni che ricevono la
          ponderazione  zero  ai  fini della disciplina dei requisiti
          patrimoniali  a  fronte del rischio di credito, metodologia
          standardizzata  (Titolo  II, Capitolo 1, Parte prima, delle
          Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).
  Le banche di garanzia collettiva non possono assumere, direttamente
o  indirettamente,  esposizioni  verso  i soggetti sostenitori, cosi'
come  definiti  dalla  legge  23),  ne'  nei  confronti del gruppo di
soggetti  ad  essi  connessi,  cosi'  come  definiti dalla disciplina
relativa alla concentrazione dei rischi 24).
           23) Cfr. art. 13, comma 10, della legge confidi.
           24) Cfr. Titolo V, Capitolo 5, delle Nuove disposizioni di
          vigilanza prudenziale per le banche.
10. Fondi monetari.
  Nell'operativita'  dei  confidi  e'  frequente  la  prestazione  di
garanzie  mediante  la  costituzione di appositi «fondi monetari» 25)
presso  banche  o  altri  intermediari  finanziari  a copertura delle
«prime  perdite» su un pool di finanziamenti erogati da questi ultimi
alle  imprese  socie  del  confidi.  Nella maggior parte dei casi, le
convenzioni  stipulate con i finanziatori prevedono che le perdite su
crediti  coperte  dai  confidi siano limitate all'ammontare dei fondi
monetari.  A  copertura  delle  perdite  fronteggiate dagli anzidetti
fondi  monetari  sono spesso presenti, tra le passivita' dei confidi,
specifici   fondi  vincolati,  in  genere  alimentati  da  contributi
pubblici.
           25)    Depositi    indisponibili   costituiti   presso   i
          finanziatori  delle  imprese  socie; cfr. art. 13, comma 3,
          della legge confidi.
  Al   riguardo,  ai  fini  dell'inquadramento  prudenziale  di  tale
operativita',  si  richiamano  le  indicazioni  dettate  dalle  Nuove
disposizioni  di  vigilanza  prudenziale per le banche in materia di:
rischio  di  credito, metodo standardizzato; tecniche di attenuazione
del rischio di credito (CRM); operazioni di cartolarizzazione.
  In    particolare,    ove   l'operazione   presenti   le   seguenti
caratteristiche:
    diverso  grado  di  subordinazione del finanziatore e del confidi
nelle  perdite,  in quanto il confidi sopporta le «prime perdite» sul
pool  di  finanziamenti  garantiti  (operazioni «tranched» secondo la
normativa sulle cartolarizzazioni); e
    presenza  nella  convenzione  con  il  soggetto  finanziatore  di
clausole  che  chiariscono  in modo incontrovertibile che la garanzia
fornita dal confidi e' pari all'ammontare del fondo monetario,
il requisito patrimoniale della banca di garanzia collettiva a fronte
del   rischio   creditizio   delle   attivita'   garantite   e'  pari
all'ammontare   degli   anzidetti  fondi  monetari  (al  netto  delle
eventuali  rettifiche  di valore) 26). In tal caso, la banca non deve
costituire    un    ulteriore   requisito   patrimoniale   a   fronte
dell'esposizione  verso  l'intermediario  per  i  fondi  monetari ivi
depositati.
           26) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione II,
          paragrafo 3   delle   Nuove   disposizioni   di   vigilanza
          prudenziale  per le banche, in materia di cartolarizzazioni
          sintetiche, cui la fattispecie in esame e' riconducibile
  I  predetti fondi del passivo vincolati a copertura delle perdite a
fronte   della  protezione  del  credito  fornita  dai  confidi,  ove
rispettino  i  requisiti  di  ammissibilita' previsti dalla normativa
sulle  tecniche  di  attenuazione  del  rischio  27),  possono essere
trattati  dalla  banca  di  garanzia  collettiva  come un deposito in
contanti  a  protezione  delle  esposizioni derivanti dalle anzidette
garanzie costituite mediante fondi monetari 28).
           27)  Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sezione II e
          Sezione III,  sottosezione  1,  delle Nuove disposizioni di
          vigilanza prudenziale per le banche.
           28)   Detti   fondi   non  possono  essere  computati  nel
          patrimonio   di   vigilanza  dei  confidi,  in  quanto  non
          fronteggiano   tutte   le  perdite  connesse  all'attivita'
          d'impresa ma soltanto quelle derivanti dalla prestazione di
          garanzie su determinati portafogli di attivita'.
  Infine,   per   i   profili   di  concentrazione  dei  rischi  29),
l'operazione in parola comporta per la banca di garanzia collettiva:
           29) Cfr. Titolo V, Capitolo 1, delle Nuove disposizioni di
          vigilanza prudenziale per le banche.
    un'esposizione   nei  confronti  di  ciascuno  dei  debitori  del
portafoglio  di attivita' oggetto di garanzia, per un importo pari al
minore  tra l'esposizione garantita di ciascun debitore e l'ammontare
complessivo dei fondi monetari; e
    un'esposizione  nei confronti della banca presso la quale i fondi
monetari sono depositati, per un ammontare pari ai fondi stessi.
11. Costituzione di banche di garanzia collettiva e trasformazione di
Confidi in banche.
  Salvo  quanto  diversamente  previsto  nelle presenti disposizioni,
alla  costituzione  di  banche di garanzia collettiva si applicano le
istruzioni  di  vigilanza  in materia di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' bancaria 30).
           30)  Cfr.  Titolo I, Capitolo 1, della Circ. n. 229 del 21
          aprile  1999;  per  quanto  concerne,  in  particolare,  la
          procedura  relativa all'autorizzazione per le societa' gia'
          esistenti  si  fa  rinvio  alla  sezione VII del richiamato
          capitolo.
  Il  capitale  minimo  iniziale richiesto per la costituzione di una
banca  di  garanzia  collettiva  e' pari a due milioni di euro e deve
essere  rappresentato  unicamente  da  capitale  sociale  interamente
versato  e  da riserve pienamente disponibili (ad es. riserva legale,
riserva per sovrapprezzo azioni).
  Ai  fini  del  calcolo  del patrimonio di vigilanza si applicano le
disposizioni dettate in via generale per le banche 31).
           31) Cfr. Titolo I, Capitolo 2, delle Nuove disposizioni di
          vigilanza prudenziale per le banche.
  Ove nel passivo dei confidi che intendono trasformarsi in banche di
garanzia   collettiva   siano   presenti   poste  non  specificamente
riconducibili    alle    categorie   individuate   dalle   richiamate
disposizioni,  la  Banca  d'Italia  ne  valuta  la computabilita' nel
patrimonio  di  vigilanza, sulla base dei criteri generali di seguito
indicati  32),  che  tengono  conto  delle  disposizioni di carattere
internazionale relative ai fondi propri delle banche 33).
           32)  Cfr.  Titolo  I,  Capitolo 2, Sezione II, delle Nuove
          disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.
           33)    Direttiva    2006/48/CE,    relativa    all'accesso
          all'attivita'  degli  enti  creditizi  e  al suo esercizio;
          direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale
          delle  imprese  di  investimento  e  degli  enti creditizi;
          Accordo      internazionale     denominato     «Convergenza
          internazionale   della   misurazione  del  capitale  e  dei
          coefficienti      patrimoniali.     Nuovo     schema     di
          regolamentazione»,  pubblicato  dal Comitato di Basilea per
          la vigilanza bancaria nel giugno 2006.
  Le valutazioni della Banca d'Italia attengono, in particolare, alle
seguenti caratteristiche delle risorse raccolte:
    grado  di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di
liquidazione della banca;
    piena  disponibilita'  da  parte  della  banca,  in modo da poter
essere  utilizzate  senza  limitazioni  per la copertura dei rischi e
delle perdite aziendali;
    stabilita'  nel  tempo. Nella valutazione di tale requisito si fa
riferimento   ai   limiti   minimi   di   durata   stabiliti  per  la
computabilita' nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi
di  capitale,  degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle
passivita' subordinate 34).
           34)  Cfr.  Titolo  I, Capitolo 2, Sezione II, parr. 3 e 4,
          delle  Nuove  disposizioni  di vigilanza prudenziale per le
          banche.
  In deroga a quanto stabilito in materia di competenza territoriale,
per  i  confidi  costituiti  alla  data  di  entrata  in vigore delle
presenti  disposizioni, la zona di competenza territoriale si estende
anche  alle  province ove essi avevano aperto unita' locali alla data
del  31 dicembre  2006,  secondo  le  risultanze  del  registro delle
imprese.
12.    Unita'    organizzative    responsabili    dei    procedimenti
amministrativi.
  Si   indicato   di   seguito   i   responsabili   dei  procedimenti
amministrativi specificamente previsti dalle persenti disposizioni:
    autorizzazione  a  estendere  la  zona di competenza territoriale
alle  province  rientranti  nella  zona di competenza delle banche di
garanzia  collettiva  partecipanti a una operazione di concentrazione
(par. 5): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
    autorizzazione,  per  periodi  determinati,  ad  una operativita'
prevalente  a  favore di soggetti diversi dai soci (par. 8): Servizio
Vigilanza sugli Enti Creditizi.
      Roma, 28 febbraio 2008
                                               Il Governatore: Draghi