CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2007 

Accordo,  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano su «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione,
la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno».
(GU n.32 del 7-2-2008 - Suppl. Ordinario n. 32)

               LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
               TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
                    AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 20 dicembre 2007:
  Visti   gli   articoli 2,  comma 1,  lettera b)  e  4  del  decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  che  attribuiscono  a questa
Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra il Governo
e  le  regioni e le province autonome, in attuazione del principio di
leale   collaborazione,  al  fine  di  coordinare  l'esercizio  delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
  Vista  la  lettera  in  data  12 febbraio  2007,  con  la  quale il
Ministero  della  salute  ha  inviato,  ai  fini  del perfezionamento
dell'accordo,  un documento concernente «Linee di indirizzo nazionali
sulla  protezione,  la promozione ed il sostegno dell'allattamento al
seno»;
  Considerato  che,  in  esito  alla  riunione  tecnica  svoltasi  il
27 marzo  2007,  il Ministero della salute, con nota in data 5 giugno
2007,  ha  trasmesso  una nuova stesura della proposta di accordo che
tiene  conto  delle  osservazioni  formulate dalle regioni e province
autonome nella predetta riunione;
  Vista  la  nota  in  data  11 luglio  2007, con la quale la regione
Toscana,  Coordinatrice  interregionale  in sanita', ha comunicato il
proprio  assenso  tecnico  subordinatamente  all'accoglimento  di una
ulteriore proposta emendativa;
  Vista  la  definitiva  stesura  della  proposta  di  accordo di cui
trattasi,   pervenuta   dal  Ministero  della  salute  con  nota  del
21 novembre  2007,  che  recepisce  la  predetta  ulteriore richiesta
emendativa formulata dalle regioni e province autonome;
  Vista  la  lettera  in  data  21 novembre  2007,  con  la  quale il
Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso, sulla menzionata
definitiva stesura dello schema di accordo, il proprio assenso;
  Vista  la  nota  in  data 27 novembre 2007, con la quale la regione
Toscana,  Coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso avviso
tecnico favorevole;
  Acquisito,  nel  corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e
dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
                          Sancisce accordo
tra  il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini di seguito riportati:
    il  Ministero  della  salute riconosce che l'allattamento al seno
costituisce  il  modo di alimentazione naturale e normale nella prima
infanzia.  Il  latte  materno  fornisce  tutti  i nutrienti di cui il
lattante  ha  bisogno  nei  primi  sei  mesi di vita. In seguito, con
un'adeguata  alimentazione  complementare,  il  latte  materno da' un
importante  contributo  alla nutrizione, alla salute ed allo sviluppo
del  bambino.  Il  latte  materno,  dato al seno oppure come latte di
banca  donato  da  madre  o  da  donatrice,  e'  anche,  laddove  non
controindicato,  l'alimento  piu' adeguato ai fabbisogni nutrizionali
dei neonati prematuri e ricoverati;
    il  Ministero  sottolinea  altresi'  che  l'allattamento  al seno
costituisce  un  beneficio  per  la  salute  della donna. Gli effetti
positivi  sulla  salute  del bambino e della madre, perdurando, fanno
della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno uno
degli  interventi  di  salute  pubblica  piu' rilevanti in termini di
efficacia e di rapporto costo/beneficio;
    il  Ministero  della  salute,  in  conformita' con le indicazioni
dell'Organizzazione  Mondiale della Salute (OMS), raccomanda percio',
come  misura  di  salute  pubblica,  che  i  bambini  siano allattati
esclusivamente  al  seno fino a sei mesi e che l'allattamento al seno
continui poi, con adeguati alimenti complementari fino a che la madre
ed il bambino lo desiderino, anche dopo l'anno di vita;
    il Ministero della salute riconosce che l'allattamento al seno e'
un  diritto  fondamentale dei bambini e che e' un diritto delle mamme
essere  sostenute nella realizzazione del loro desiderio di allattare
nel rispetto delle diverse culture e nell'impegno a colmare ogni tipo
di   disuguaglianze.   A   parte   rari   e  specifici  casi  in  cui
l'allattamento al seno e' impossibile o controindicato, le donne che,
dopo aver ricevuto un'informazione completa, corretta ed indipendente
da  interessi  commerciali  sull'alimentazione  della prima infanzia,
decidano  di  alimentare  artificialmente i loro figli, devono essere
rispettate  per  questa  loro  decisione  e  devono ricevere tutto il
sostegno necessario a metterla in pratica nel miglior modo possibile.
E'  compito  degli  operatori  sanitari  e sociali fornire alle donne
informazioni  corrette sui benefici e sulla pratica dell'allattamento
al  seno, in modo che le stesse possano prendere decisioni informate.
Per  garantire  la  massima  indipendenza,  queste  informazioni  non
possono  essere  fornite da entita' che abbiano interessi commerciali
nella  produzione, distribuzione e vendita di alimenti per l'infanzia
e di strumenti per la loro somministrazione;
    il  Ministero della salute si impegna a sostenere attivita' delle
regioni per la formazione degli operatori sanitari e sociali, secondo
le  raccomandazioni dell'OMS e dell'UNICEF, perche' siano in grado di
fornire  le  informazioni  di  cui  sopra e di sostenere le donne, in
maniera  competente,  a  mettere  in  pratica  le decisioni prese. Si
impegna altresi' a promuovere iniziative al fine di creare ambienti e
condizioni  favorevoli  alla  pratica  dell'allattamento  al  seno. A
questo  scopo il Ministero della salute, in accordo con la Conferenza
Stato-regioni e province autonome, raccomanda che:
      1) gli  operatori  sanitari  e  sociali  che hanno contatti con
madri  e future madri e/o che lavorano nell'ambito dell'alimentazione
nella  prima infanzia orientino le proprie pratiche a queste linee di
indirizzo  nazionali  ed  alle  raccomandazioni che, sulla base delle
stesse,  saranno  sviluppate  dalle regioni, dalle aziende sanitarie,
dalle   societa'   scientifiche   di  settore  e  dalle  associazioni
professionali;
      2) tutte   le   madri  e  future  madri  ricevano  informazioni
corrette,   complete,  comprensibili  ed  indipendenti  da  interessi
commerciali  sui  benefici e sulla pratica dell'allattamento al seno,
sugli  svantaggi  legati al fatto di non allattare al seno e sull'uso
corretto  dei latti formulati per l'infanzia, qualora sia impossibile
la  pratica  dell'allattamento  al  seno. Opuscoli informativi devono
essere   disponibili   e  commentati  in  particolare  nei  corsi  di
preparazione alla nascita e nei punti nascita.
      3) le   madri,  al  momento  del  parto,  siano  aiutate  nello
stabilire  un  contatto  pelle  a pelle immediato e prolungato con il
neonato per favorire la prima poppata e l'inizio dell'allattamento al
seno.  Gli operatori sanitari incoraggino e sostengano questa pratica
adattando,  di  conseguenza, le loro pratiche di assistenza al parto.
Per  favorire  il processo di attaccamento madre-bambino, il contatto
pelle-pelle  immediato e prolungato deve essere proposto anche per le
madri che non allattano al seno;
      4) le  madri  che  allattano  al  seno ricevano, subito dopo il
parto,  aiuto  pratico per attaccare correttamente il neonato al seno
ed  iniziare  l'allattamento  secondo  le  raccomandazioni dell'OMS e
dell'UNICEF,   assicurando   la  pratica  del  rooming-in,  e  quindi
dell'allattamento  a  richiesta, e dell'apprendimento delle modalita'
di  spremitura  del  latte  in  caso di necessita', evitando l'uso di
succhiotti  e  tettarelle.  La  pratica  del  rooming-in  deve essere
facilitata anche per le donne che non allattano al seno.
      5) soluzioni  glucosate  e  latti formulati siano somministrati
solo  su  precisa  e motivata prescrizione scritta del pediatra o del
neonatologo  del  punto  nascita.  Nella  lettera  di  dimissione sia
prescritto o consigliato un latte formulato solo per quelle madri che
non allattano al seno;
      6) operatori   competenti  del  punto  nascita  e  dei  servizi
consultoriali, ginecologi e pediatri di libera scelta formati, gruppi
di  aiuto  mamma  a  mamma  siano a disposizione di tutte le mamme in
particolare  nei  primi  mesi  di  vita  del  neonato,  cruciali  per
l'assestamento  dell'allattamento  al seno perche' in tale periodo, e
soprattutto  nella  prima  settimana,  possono  insorgere difficolta'
nella pratica dell'allattamento. Un adeguato sostegno per favorire la
relazione madre bambino e piu' in generale la piena espressione delle
capacita'  genitoriali deve comunque essere offerto a tutte le mamme,
anche  a  quelle  che non allattano al seno. Gli operatori sanitari e
sociali  del settore, ospedalieri e territoriali, compresi i pediatri
di  libera  scelta  ed  i medici di medicina generale dovranno essere
formati  e  aggiornati con appositi corsi ECM dedicati all'argomento,
con numero di ore adeguato agli standard internazionali.
      7) Le madri siano sostenute nell'allattamento al seno esclusivo
nei  primi  sei  mesi, eccetto scelte in altro senso per prescrizione
medica  o  decisione  informata  della  madre.  Nel  caso  di forzata
separazione dal bambino (per esempio per ragioni di lavoro), la madre
sia  aiutata  a  mantenere la produzione di latte mediante spremitura
manuale  o  meccanica e sia istruita sulla corretta conservazione del
latte  raccolto.  Devono  essere  fornite tutte le informazioni sulle
disposizioni di legge che consentono la presenza a casa della madre e
del padre nei primi anni di vita;
      8) dopo  i  primi  sei  mesi,  le  madri  siano  incoraggiate e
sostenute  a  continuare  ad  allattare  fino a quando lo desiderino,
anche  oltre l'anno di vita. Alimenti complementari adeguati e sicuri
siano introdotti quando il bambino dimostri interesse per gli stessi,
ordinariamente  dopo i primi sei mesi. Gli operatori, in particolare,
si  impegnino affinche' le madri e future madri ricevano informazioni
e  consigli  in accordo con le linee di indirizzo nazionali; inoltre,
nelle  strutture  del sistema sanitario nazionale, comprese quelle in
convenzione,  non  siano  usate  informazioni  e  consigli forniti da
produttori  e  distributori  di  alimenti  per la prima infanzia e di
biberon  e  tettarelle.  Questi  alimenti  devono  recare indicazioni
precise  e chiare circa l'epoca in cui possono essere usati: «dopo il
sesto mese di vita»;
      9) i  servizi  sanitari  e  sociali, con i loro operatori, ed i
produttori  e distributori di sostituti del latte materno, di biberon
e  di  tettarelle,  rispettino pienamente lo spirito e la lettera del
Codice  Internazionale  sulla  Commercializzazione  dei Sostituti del
Latte  Materno  e  le successive Risoluzioni rilevanti dell'Assemblea
Mondiale della salute, sottoscritte dall'Italia.
  Il  Ministero  della salute raccomanda di prestare molta attenzione
perche'   le   attivita'   di   protezione,   promozione  e  sostegno
dell'allattamento al seno siano offerte attivamente a tutte le donne,
evitando   che   persistano  o  peggiorino  eventuali  disuguaglianze
soprattutto nei settori di maggiore svantaggio sociale.
  Al riguardo, il Ministero della salute:
    si   impegna   a  promuovere,  mediante  apposite  iniziative  di
comunicazione, l'allattamento al seno, anche al fine di evitare forme
di discriminazione nei confronti della donna che allatta, soprattutto
nei  luoghi  pubblici.  Auspica che i mezzi di comunicazione di massa
rappresentino  l'allattamento al seno come il modo naturale e normale
per l'alimentazione nella prima infanzia;
    in  accordo  con  il  Ministero dell'universita' e della ricerca,
promuovera'  l'adeguamento  della formazione curriculare per tutte le
professioni pertinenti;
    in accordo con il Ministero della pubblica istruzione promuovera'
inoltre  la  diffusione di informazioni sull'allattamento al seno. Il
Ministero  della  pubblica  istruzione provvedera' a sensibilizzare i
dirigenti  scolastici,  il personale docente, amministrativo, tecnico
ed  ausiliario della scuola, in special modo evidenziando l'argomento
nelle periodiche linee di indirizzo per l'attivita' di formazione del
personale  in  servizio.  Inoltre  il  Ministero  della  salute  e il
Ministero  della  pubblica  istruzione promuoveranno la diffusione di
informazioni  sull'allattamento al seno nelle scuole di ogni ordine e
grado con programmi appropriati e adeguati all'eta'.
  Il Ministero della salute, in accordo con il Ministero del lavoro e
previdenza  sociale,  con  il  Dipartimento  delle  politiche  per la
famiglia  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, sentite le
organizzazioni  sindacali e quelle dei datori di lavoro, si impegna a
verificare  le  misure  necessarie a far si' che le madri lavoratrici
possano  allattare fino a quando lo desiderino, anche oltre l'anno di
vita,  nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente
in materia;
    impegna  le  altre  istituzioni  della pubblica amministrazione a
garantire,  per  le  lavoratrici  madri,  tempi e modalita' di lavoro
idonei  all'allattamento  al  seno,  nel  rispetto  della  disciplina
normativa e contrattuale vigente in materia;
    in  collaborazione con il Ministero per lo sviluppo economico, il
Ministero  per  le  politiche  agricole  alimentari  e forestali e il
Ministero  per  l'ambiente  e tutela del territorio, mettera' in atto
tutte  le  misure  necessarie  a  proteggere  il  latte materno dalla
possibile   contaminazione,  attraverso  la  catena  alimentare,  con
residui chimici ambientali e tossine.
  Allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti da queste linee di
indirizzo nazionali, il Ministero della salute invita le regioni e le
province  autonome,  in  collaborazione  con le aziende sanitarie, le
societa'  scientifiche di settore, le associazioni professionali e le
associazioni   per  la  protezione,  la  promozione  ed  il  sostegno
dell'allattamento al seno, a sviluppare percorsi formativi sulla base
delle   raccomandazioni   dell'OMS   e   dell'UNICEF,  adattate  alle
specifiche  situazioni ed eventualmente considerando la distribuzione
delle risorse disponibili, nonche' a fissare un sistema di indicatori
sui seguenti punti:
    adozione  di protocolli scritti sull'allattamento al seno secondo
il modello OMS/UNICEF;
    percentuale di ospedali riconosciuti «Ospedali Amici dei Bambini»
OMS/UNICEF;
    percentuale  di  bambini  allattati  al seno in modo esclusivo a)
alla dimissione dal reparto, b) a 3 mesi, c) a 6 mesi;
    percentuale di bambini allattati al seno in modo complementare ad
un anno di eta';
    percentuale  di  operatori  sanitari  e sociali con formazione di
base adeguata;
    percentuale  di  operatori  con  formazione  specialistica per il
sostegno dell'allattamento al seno;
    adozione   di   un   sistema   di  raccolta  dati  standardizzato
sull'allattamento  al  seno,  in  base  alle  indicazioni che saranno
fornite a livello nazionale.
  Per  il  monitoraggio  e la verifica delle azioni intraprese per la
promozione  dell'allattamento  al  seno  e'  opportuno  utilizzare il
flusso  informativo  CeDAP  (Certificato  di  assistenza  al  parto),
nonche'  altri  strumenti di rilevamento omogenei e condivisi che con
l'introduzione  di  alcune  specifiche  variabili consentano di avere
informazioni   standardizzate   su   tutto  il  territorio  nazionale
relativamente  alla tipologia di allattamento nelle prime ore dopo il
parto  e  alla partecipazione della donna ai corsi di accompagnamento
alla nascita.
  Il  Ministero  della salute provvedera', senza oneri aggiuntivi per
la   finanza   pubblica,   ad   istituire   un   comitato   nazionale
multisettoriale con funzioni di proposta e orientamento allo scopo di
facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione,
promozione  e  sostegno  dell'allattamento al seno. Ai componenti del
comitato  non  spettano  compensi o rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuti.  Questa  rete  nazionale  dovra'  collaborare nello sviluppo,
nella   realizzazione  e  nella  valutazione  di  piani  nazionali  e
regionali  integrati  con  le  restanti attivita' del settore materno
infantile. La rete dovra' inoltre elaborare un sistema standardizzato
di raccolta di dati sulla prevalenza e la durata dell'allattamento al
seno, in modo da verificarne i progressi.
  Le  amministrazioni  sopra  citate  provvederanno all'attuazione di
quanto  previsto  nei  limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  a  legislazione  vigente e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
                                           Il Presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia