Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varieta' di specie agrarie.(GU n.93 del 19-4-2008)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta'
di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato
indicato il nominativo del responsabile della conservazione in
purezza;
Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le
variazioni di dette responsabilita';
Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971 nella riunione del 4 marzo 2008 ha preso atto
delle richieste sopra menzionate;
Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
Decreta:
Art. 1.
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto
elencate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente
decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di
ciascuna indicata:
----> Vedere tabella a pag. 39 <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2008
Il capo Dipartimento: Ambrosio
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto
di controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.